C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 04/12/2019 – Delibera – GARA: CERVIA 1920 – GATTEO

GARA: CERVIA 1920 – GATTEO

Il Giudice Sportivo ha esaminato gli atti relativi alla gara in epigrafe ed ha constatato che al 19’ del secondo tempo l’arbitro ha ammonito il calciatore n° 5 Sig. Youssoph Coly (Soc. Gatteo); Rilevato che a seguito degli accertamenti esperiti dall’ Ufficio Tesseramento presso il CRER, su richiesta del Giudice Sportivo, è stato accertato che il suddetto calciatore non risulta essere in regola con il tesseramento per la stagione sportiva in corso; Considerato che sulla base di quanto previsto dall’art.66 comma 1 del C.G.S questo organo giudicante può instaurare anche d’ ufficio un procedimento, nonché per effetto dell’art.10 comma 6 lett. b) P.T.M. questo Giudice Sportivo conseguentemente delibera: · di infliggere alla Società Gatteo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0; · di inibire il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Gatteo Sig. Bisacchi Marco fino al 18/12/2019 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara un calciatore che non ne aveva titolo (sanzione così determinata ai sensi dell’ar.4 C.G.S); · di infliggere alla Soc. Gatteo l’ammenda di euro 150,00 · Trasmette gli atti alla Procura Federale

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it