FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 199/AA del 09/03/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – PARENTE PALMA ASD SORA CALCIO 1907

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 219 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianluca PARENTE, Giovanni PALMA e della società A.S.D. SORA CALCIO 1907 avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANLUCA PARENTE, all’epoca dei fatti vice presidente della società ASD Sora Calcio 1907, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 25 commi 2, 6, 8, 9 e 10 dello stesso Codice di Giustizia Sportiva, nonché di tali ultime norme anche in via autonoma, anche in relazione a quanto previsto dal Protocollo F.I.G.C. del 4 agosto 2021 recante “indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della SS 2021-2022, allenamenti, attività pre-gara e gare […] finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19“, per avere lo stesso, unitamente al presidente della stessa società sig. Giovanni Palma, omesso di far rispettare quanto previsto al punto 5) pag. 29 del suindicato protocollo F.I.G.C. favorendo, e comunque non impedendo, la mancata prenotazione e assegnazione dei posti a sedere del pubblico, la vendita di biglietti non preventivamente prenotati e la mancata organizzazione degli spazi aperti in funzione anti-covid, provocando in tal modo assembramenti davanti alla biglietteria e in altre zone dell’impianto sportivo, così come rilevato dalla Questura di Frosinone, nonché ancora per avere lo stesso assunto un atteggiamento ostile nei confronti delle Forze dell’Ordine ivi presenti, contestando il lavoro del personale di Polizia, ponendo così in essere un comportamento idoneo a costituire incitamento per i tifosi più agitati, i quali infatti davano vita ad una manifestazione di protesta contro le Forze dell’Ordine;

GIOVANNI PALMA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Sora Calcio 1907, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 25 commi 2, 6, 8, 9 e 10 dello stesso Codice di Giustizia Sportiva, nonché di tali ultime norme anche in via autonoma, anche in relazione a quanto previsto dal Protocollo F.I.G.C. del 4 agosto 2021 recante “indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della SS 2021-2022, allenamenti, attività pre-gara e gare […] finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19“, per avere lo stesso, unitamente al vice presidente della stessa società sig. Gianluca Parente, omesso di far rispettare quanto previsto al punto 5) pag. 29 del suindicato protocollo F.I.G.C. favorendo, e comunque non impedendo, la mancata prenotazione e assegnazione dei posti a sedere del pubblico, la vendita di biglietti non preventivamente prenotati e la mancata organizzazione degli spazi aperti in funzione anti-covid, provocando in tal modo assembramenti davanti alla biglietteria e in altre zone dell’impianto sportivo, così come rilevato dalla Questura di Frosinone, nonché ancora per avere lo stesso assunto un atteggiamento ostile nei confronti delle Forze dell’Ordine ivi presenti, contestando il lavoro del personale di Polizia, ponendo così in essere un comportamento idoneo a costituire incitamento per i tifosi più agitati, i quali infatti davano vita ad una manifestazione di protesta contro le Forze dell’Ordine;

A.S.D. SORA CALCIO 1907, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti erano tesserati i sigg.ri Giovanni Palma e Gianluca Parente, nonché, ai sensi dell’art. 25, commi 2 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione tenuti dai dirigenti appena specificati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca PARENTE e dal Sig. Giovanni PALMA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SORA CALCIO 1907;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gianluca PARENTE, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni PALMA, e di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per la società A.S.D. SORA CALCIO 1907;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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