FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 200/AA del 10/03/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CRESPI A.S.D. FANO CALCIO FEMMINILE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 213 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Alessandro CRESPI e della società A.S.D. Fano Calcio Femminile, avente ad oggetto la seguente condotta: ALESSANDRO CRESPI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fano Calcio Femminile ed Allenatore Uefa B iscritto all’Albo del Settore Tecnico non tesserato, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso consentito, o comunque non impedito, l’utilizzo della Sig.ra Linda Caselli, di anni 11, in occasione della partita amichevole Ancona Respect e la A.S.D. Fano Calcio Femminile, disputata in data 3 ottobre 2021, nonché per aver consentito e/o comunque non impedito alla calciatrice appena citata di svolgere attività sportiva priva della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; nonché in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, comma 1, art. 35, comma 1, e art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, comma 1 delle NOIF, poiché nella stagione sportiva 2021-2022, pur non essendo regolarmente tesserato in qualità di allenatore per nessuna società, ha svolto le funzioni di allenatore in favore della società A.S.D. Fano Calcio Femminile, come emerso nel corso delle audizioni, nonché per non aver richiesto ed ottenuto la sospensione dall’Albo del Settore Tecnico per espletare attività di presidente della società ASD Fano Calcio Femminile nella stagione sportiva 2021-2022; A.S.D. FANO CALCIO FEMMINILE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dai soggetti avvisati; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro CRESPI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FANO CALCIO FEMMINILE;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro CRESPI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. FANO CALCIO FEMMINILE;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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