FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 204/AA del 11/03/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – GUARNIERI SISSA ASD CASALMARTINO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 267 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Marzio GUERNIERI e Arianna SISSA e della società ASD CASALMARTINO avente ad oggetto la seguente condotta: MARZIO GUERNIERI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Casalmartino, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che la calciatrice sig.ra Sissa Arianna non fosse tesserata per altra società prima di sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la ASD Casalmartino; ARIANNA SISSA, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società SSDARL Virgiliana 1911, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in data 11.10.2021 una richiesta di tesseramento per la società ASD Casalmartino nonostante fosse già tesserata per la stessa stagione sportiva con la società SSDARL Virgiliana 1911; ASD CASALMARTINO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal sig. Marzio Guarnieri, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della citata società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marzio GUERNIERI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CASALMARTINO, e dalla Sig.ra Arianna SISSA; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Marzio GUERNIERI, di 2 giornate di squalifica per la Sig.ra Arianna SISSA, e di € 100,00 (cento) di ammenda per la società ASD CASALMARTINO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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