FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 205/AA del 14/03/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – COLASANTI CISSE’ FIAMMENGHI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 98 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Matteo COLASANTI, Moussa Rafael CISSE’ e Augusto Christofer Emilio FIAMMENGHI avente ad oggetto la seguente condotta: MATTEO COLASANTI, calciatore tesserato per la ASD Pontinia, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essersi avvalso ai fini del proprio tesseramento per la società ASD Pontinia nella stagione sportiva 2021/2022, dell’opera del sig. Filippo Di Marco, il quale dichiaratamente svolgeva attività volta al tesseramento di calciatori sia per la ASD Pontinia che per altre società, sia personalmente che a mezzo del soggetto non autorizzato “Football Service Agency”;

MOUSSA RAFAEL CISSE’, calciatore e tesserato per la ASD Pontinia attualmente tesserato per la società S.S. Atletico Lazio A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essersi avvalso ai fini del proprio tesseramento per la società ASD Pontinia nella stagione sportiva 2021/2022, dell’opera del sig. Filippo Di Marco, il quale dichiaratamente svolgeva attività volta al tesseramento di calciatori sia per la ASD Pontinia che per altre società, sia personalmente che a mezzo del soggetto non autorizzato “Football Service Agency”;

AUGUSTO CHRISTOFER EMILIO FIAMMENGHI, calciatore e tesserato per la Società Pol. Insieme Formia, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essersi avvalso ai fini del proprio tesseramento per la società FC Montenero nella stagione sportiva 2021/2022, dell’opera del sig. Filippo Di Marco, il quale dichiaratamente svolgeva attività volta al tesseramento di calciatori sia per la FC Montenero che per altre società, sia personalmente che a mezzo del soggetto non autorizzato “Football Service Agency”;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Matteo COLASANTI, Moussa Rafael CISSE’ e Augusto Christofer Emilio FIAMMENGHI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Matteo COLASANTI, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Moussa Rafael CISSE’, e di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Augusto Christofer Emilio FIAMMENGHI;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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