FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 206/AA del 14/03/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – REYNOSO TENORIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 199 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo Sanangelo REYNOSO TENORIO avente ad oggetto la seguente condotta:
VINCENZO SANANGELO REYNOSO TENORIO, calciatore richiedente il tesseramento per la società G.S.D. La Pianese all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società G.S.D. La Pianese dichiarato in maniera non veridica di non essere mai stato tesserato per Federazioni estere;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo Sanangelo REYNOSO TENORIO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica in campionato per il Sig. Vincenzo Sanangelo REYNOSO TENORIO;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.