FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 208/AA del 17/03/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CATTRI DONATI EDEH ASD SAN MARTINO 21

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 223 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Saimir CATTRI, Andrea DONATI e David Ibeabuchi EDEH, e della società ASD SAN MARTINO 21, avente ad oggetto la seguente condotta:

SAIMIR CATTRI, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato e in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell’ambito e nell’interesse della società A.S.D. San Martino 21, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alla gara Junior Pallavicino FC - San Martino 21, disputata il 3.10.2021 e valevole per il girone A del campionato Terza Categoria, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. San Martino 21, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

ANDREA DONATI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la Società A.S.D. San Martino 21, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Junior Pallavicino FC - San Martino 21, disputata il 3.10.2021 e valevole per il girone A del campionato Terza Categoria sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. San Martino 21, nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Catrri Saimir, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

DAVID IBEABUCHI EDEH, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Martino 21, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società A.S.D. San Martino 21, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Catrri Saimir, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l’utilizzo in occasione della gara Junior Pallavicino - FC San Martino 21, disputata il 3.10.2021 e valevole per il girone A del campionato Terza Categoria, nonché per aver consentito e/o comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; ASD SAN MARTINO 21, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sigg.ri Edeh David Ibeabuchi e Donati Andrea, e comunque al cui interno e nel cui interesse il calciatore Catrri Saimir ha posto in essere gli atti ed i comportamenti come descritti nei precedenti capi di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Saimir CATTRI e Andrea DONATI, e dal Sig. David Ibeabuchi EDEH in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SAN MARTINO 21; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Saimir CATTRI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Andrea DONATI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. David Ibeabuchi EDEH, di 1 punto di penalizzazione ed € 150,00 (centocinquanta) di ammenda per la società ASD SAN MARTIVO 21;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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