FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 210/AA del 17/03/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – SPREAFICO SESANA AC RENATE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 291 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi SPREAFICO, Luigi SESANA e della società A.C. RENATE S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI SPREAFICO, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato, all’epoca dei fatti, per la società A.C. Renate S.r.l., in violazione dell’art. dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 14 ottobre 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, e del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21, per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza di 5-6 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 23/07/21, fatto a distanza di 8 giorni dal precedente del 15/07/21; per non aver sottoposto il calciatore Luca Baldassin al test sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra; per non aver sottoposto al test del tampone e del sierologico il calciatore Enrico Celeghin prima di aggregarsi al Gruppo Squadra; per non aver sottoposto il calciatore Gianluca Esposito al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra; per non aver sottoposto il calciatore Luca Tedeschi al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra; per non aver sottoposto l’allenatore Roberto Cevoli al test sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra;

LUIGI SESANA, Responsabile Sanitario tesserato, all’epoca dei fatti, per la società A.C. Renate S.r.l., in violazione dell’art. dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 14 ottobre 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza di 5-6 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 23/07/21, fatto a distanza di 8 giorni dal precedente del 15/07/21; per non aver sottoposto il calciatore Luca Baldassin al test sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra; per non aver sottoposto al test del tampone e del sierologico il calciatore Enrico Celeghin prima di aggregarsi al Gruppo Squadra; per non aver sottoposto il calciatore Gianluca Esposito al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra; per non aver sottoposto il calciatore Luca Tedeschi al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra; per non aver sottoposto l’allenatore Roberto Cevoli al test sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra;

A.C. RENATE S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luigi SESANA e Luigi SPREAFICO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. RENATE S.r.l.;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 920,00 (novecento venti/00) di ammenda per il Sig. Luigi SPREAFICO, di € 920,00 (novecento venti/00) di ammenda per il Sig. Luigi SESANA e di € 1.225,00 (mille duecentoventicinque/00) di ammenda per la società A.C. RENATE S.r.l.;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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