FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 211/AA del 17/03/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CORADI SCSD ISEO ORSA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 217 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Vittorio CORADI e della società SCSD ISEO ORSA, avente ad oggetto la seguente condotta:

VITTORIO CORADI, all’epoca dei fatti presidente della Società SCSD Orsa Iseo, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1 luglio 2020 del Settore Giovanile Scolastico, e segnatamente in relazione alle “Indicazioni generali per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività̀ sportive di squadra, di base ed agonistiche (tornei e campionati), dilettantistiche e giovanili (ivi compresi il Beach Soccer, il Calcio a Cinque, il Calcio Paralimpico e Sperimentale), non regolamentate dai protocolli che disciplinano le competizioni di preminente interesse nazionale, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 06 maggio 2021”, per non aver consentito al calciatore sig. Giovanni Zagato, nonostante lo stesso fosse munito di certificazione “Green Pass” benché non vaccinato, di partecipare agli allenamenti ed alle gare della squadra fino a quel momento di appartenenza del calciatore, impedendo di fatto allo stesso l’esercizio dell’attività sportiva nonostante l’atleta potesse svolgere la stessa in osservanza della normativa statuale e settoriale sportiva vigente all’epoca dei fatti;

SCSD ISEO ORSA, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente sig. Vittorio CORADI, così come riportati nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vittorio CORADI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SCSD ISEO ORSA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Filippo Vittorio CORADI e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società SCSD ISEO ORSA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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