C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 10/06/2021 – Delibera – CAMPIONATO PH COPPA UNDER 17 BOLOGNA Nr. 1 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FOSSOLO 76 CALCIO A.S.D. Avverso squalifica fino al 16.06.2021 inflitta al calciatore Gian Mickael Bondi Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 40 del 26.05.2021 – Gara: Basca 2002 / Fossolo Calcio 76

CAMPIONATO PH COPPA UNDER 17 BOLOGNA

Nr. 1 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FOSSOLO 76 CALCIO A.S.D. Avverso squalifica fino al 16.06.2021 inflitta al calciatore Gian Mickael Bondi Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 40 del 26.05.2021 - Gara: Basca 2002 / Fossolo Calcio 76

 

La Società Fossolo 76 Calcio A.S.D. reclama contro il sopracitato provvedimento disciplinare che ritiene frutto di un’errata interpretazione dei fatti da parte del Direttore di gara oltre che di entità sproporzionata rispetto all’effettivo comportamento del proprio tesserato. In sostanza la ricorrente sostiene che il proprio calciatore Bondi, dopo essere stato vittima di un fallo di gioco e dopo ad essersi rialzato da terra, avrebbe semplicemente appoggiato una mano sul petto dell’avversario per tenerlo lontano da sé e che in tale frangente lo stesso giocatore del Basca si sarebbe buttato a terra simulando di avere subito un colpo e ingannando il giovane Direttore di gara. Per suffragare questa versione la società reclamante produce le dichiarazioni testimoniali dei propri tecnici abilitati presenti alla gara e chiede che venga interpellato lo stesso arbitro affinché fornisca i dovuti chiarimenti. Per tutto quanto precede la società Fossolo conclude con la richiesta di una riduzione considerevole della squalifica inflitta al proprio tesserato. All’odierna riunione, organizzata in streaming, è intervenuta la società Fossolo in persona del proprio Presidente con l’ausilio di un proprio allenatore riportandosi a quanto esposto nel ricorso, evidenziandone i diversi motivi che ne hanno giustificato la proposizione e insistendo nelle conclusioni ivi contenute. Letto il reclamo, preso atto di quanto dichiarato dalla ricorrente in sede dibattimentale, esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha sentito l’arbitro della gara per telefono il quale ha confermato il proprio rapporto ribadendo di aver chiaramente visto che il calciatore Bondi del Fossolo, dopo ad aver subito un fallo di gioco, aveva una reazione d’impeto che lo portava ad avvicinarsi all’avversario faccia a faccia e a colpirlo con una mano tra petto e volto. L’arbitro ha tuttavia precisato che si è trattato di un contatto fisico di lieve entità di per sé non idoneo a determinare conseguenze lesive a danno dell’avversario, conseguenze che in effetti il direttore di gara ha appurato non esserci state. Sulla scorta delle precisazioni fornite dall’arbitro in sede di audizione, questa Corte Sportiva d’Appello ritiene che il comportamento posto in essere dal calciatore Gian Mickael Bondi non possa configurarsi come condotta violenta nei confronti di calciatori così come prevista e punita dall’articolo 38 del CGS, bensì come condotta gravemente antisportiva di cui al successivo articolo 39 del CGS il quale articolo prevede, come sanzione minima, la squalifica per due giornate che nel caso di specie, trattandosi di torneo di breve durata, andrà inflitta a tempo come correttamente fatto anche dal Giudice di primo grado P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna accoglie il ricorso proposto dalla Società Fossolo 76 Calcio A.S.D. e riduce la squalifica inflitta al calciatore portandola fino a tutto il 10.06.2021 Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto.

 

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