C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 09 del 02/09/2020 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Paolo Ombrini, Gustavo Gridelli e Cristian Olivieri nonché della società A.S.D. Forlimpopoli Calcio 1928

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico dei Signori Paolo Ombrini, Gustavo Gridelli e Cristian Olivieri nonché della società A.S.D. Forlimpopoli Calcio 1928

 

Con nota 12.02.2020, n. 10291/628 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Roberto Rinaldi; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. PAOLO OMBRINI Presidente della Società A.S.D. FORLIMPOPOLI CALCIO 1928 per la violazione dell’art.4 comma 1,32 del C.G.S. vigente e artt. 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore CRISTIAN OLIVIERI e a farlo sottoporre agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva, di dotarlo di copertura assicurativa e per aver consentito l’utilizzo del medesimo, pur sapendolo in posizione non regolare, nel corso delle gare: SAVIO – FORLIMPOPOLI CALCIO 1928 del 01/09/2019 e FORLIMPOPOLI CALCIO 1928 – SAN LEONARDO dell’ 08/09/2019 gare riferite alla Coppa Emilia di Prima Categoria; - Il Sig. GUSTAVO GRIDELLI Dirigente Accompagnatore della Società A.S.D. FORLIMPOPOLI CALCIO per la violazione dell’art.4 comma 1,32 del C.G.S., art. 61 commi 1 e 5 delle N.O.I.F. per aver svolto funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare: FORLIMPOPOLI CALCIO 1928 – POL. 2000 del 25/08/2019, SAVIO – FORLIMPOPOLI CALCIO 1928 del 01/09/2019 e FORLIMPOPOLI CALCIO 1928 – SAN LEONARDO del 08/09/2019 gare riferite alla Coppa Emilia di Prima Categoria, nelle quali è stato utilizzato, in posizione non regolare in quanto non tesserato, il giocatore CRISTIAN OLIVIERI sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del giocatore, consegnata successivamente al Direttore di gara consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza averne titolo, senza visita medica e senza specifica copertura assicurativa; - Il Sig. CRISTIAN OLIVIERI calciatore per la violazione dell’art.4, comma 1,32 del C.G.S. vigente e artt. 39,43 commi 1,6 delle N.O.I.F., per aver disputato le gare: FORLIMPOPOLI CALCIO 1928 – POL. 2000 del 25/08/2019, SAVIO – FORLIMPOPOLI CALCIO 1928 del 01/09/2019 e FORLIMPOPOLI CALCIO 1928 – SAN LEONARDO del 08/09/2019. gare riferite alla Coppa Emilia di Prima Categoria, nelle fila della Società senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità e senza specifica copertura assicurativa;

- la Società FORLIMPOPOLI CALCIO 1928 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi ex art. 6 comma 2, del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dai soggetti sopra citati appartenenti alla società al momento dei fatti e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata. Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite non sono presenti all’odierna riunione e non hanno presentato memorie difensive. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo un’ampia ricostruzione dei fatti, richiede che venga riconosciuta la responsabilità delle parti deferite per le violazioni regolamentari che vengono loro addebitate e conclude con la richiesta delle seguenti sanzioni sportive: - 6 mesi di inibizione a carico del Sig. Paolo Ombrini - 3 mesi di inibizione carico del Sig. Gustavo Gridelli - 5 giornate di squalifica a carico del Sig. Cristian Olivieri - 3 punti di penalizzazione nel torneo di competenza oltre Euro 300,00 di ammenda a carico della società ASD Forlimpopoli Calcio 1928 Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta comprovata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - considerato che le parti deferite non hanno addotto alcun argomento difensivo e hanno disertato l’odierna riunione; - ritenuto che, in ragione del notevole impatto economico che la contingente situazione di emergenza sanitaria sta avendo sulle società di calcio dilettantistiche, non sia né opportuna e nemmeno giustificata l’erogazione di sanzioni di natura pecuniaria a carico delle società oggettivamente responsabili per il compimento di violazioni disciplinari che, come quelle in esame, non risultano specificamente preordinate al conseguimento di un vantaggio sportivo e che dipendono sostanzialmente da negligenza e disattenzione dei tesserati della medesima società; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Paolo Ombrini l’inibizione per mesi 4, al Sig. Gustavo Gridelli l’inibizione per mesi 2, al calciatore Cristian Olivieri la squalifica fino al 31/10/2020, alla società ASD Forlimpopoli Calcio 1928 la sanzione dell’ammonizione con diffida. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

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