C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 09 del 02/09/2020 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Giovanni Lazzarini, Maurizio Soldi, Matteo Gandolfi nonché della società A.S.D. Sissa
- DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO
A carico dei Signori Giovanni Lazzarini, Maurizio Soldi, Matteo Gandolfi nonché della società A.S.D. Sissa
Con nota 10.02.2020, n. 10125/583 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Roberto Rinaldi; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. GIOVANNI LAZZARINI Presidente della Società A.S.D. SISSA per la violazione dell’art.4 comma 1,32 del C.G.S. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore MATTEO GANDOLFI e per aver consentito l’utilizzo del medesimo, pur sapendolo in posizione non regolare, nel corso della gara A.S.D. SCANDERBEG – A.S.D. SISSA del 06.10.2019 valevole per il Campionato di Seconda Categoria; - Il Sig. MAURIZIO SOLDI Dirigente Accompagnatore della Società A.S.D. SISSA per la violazione dell’art.4 comma 1,32 del C.G.S., art. 61 commi 1,5 delle N.O.I.F. per aver svolto funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara: A.S.D. SCANDERBEG – A.S.D. SISSA del 06.10.2019, valevole per il Campionato di Seconda Categoria, in cui è stato utilizzato, in posizione non regolare in quanto non tesserato, il giocatore MATTEO GANDOLFI, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del giocatore, consegnata successivamente al Direttore di gara consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza averne titolo; - Il Sig. MATTEO GANDOLFI calciatore per la violazione dell’art.4, comma 1,32 del C.G.S., per aver disputato la gara: A.S.D. SCANDERBEG – A.S.D. SISSA del 06.10.2019 valevole per il Campionato di Seconda Categoria, nelle fila della Società A.S.D. SISSA senza averne titolo perché non tesserato; - la Società A.S.D. SISSA a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi ex art. 6 comma 2, del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dai soggetti sopra citati appartenenti alla società al momento dei fatti e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata. Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite sono presenti all’odierna riunione tutte rappresentate dal Sig. Giovanni Lazzarini, Presidente della società Sissa, il quale si riporta alla memoria difensiva proposta in sede di deferimento da parte della Procura Federale e precisa che alla data della gara in questione, il calciatore Gandolfi aveva una regolare certificazione medica che ne attestava l’idoneità fisica e che il mancato tesseramento dello stesso giocatore è dipeso da una svista del tutto involontaria. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo un’ampia ricostruzione dei fatti richiede che venga riconosciuta la responsabilità delle parti deferite per le violazioni regolamentari a loro rispettivamente addebitate e conclude con la richiesta delle seguenti sanzioni sportive: - 30 giorni di inibizione a carico del Sig. Giovanni Lazzarini - 30 giorni d’inibizione a carico del Sig. Maurizio Soldi - 2 giornate di squalifica al calciatore Matteo Gandolfi
- EURO 200,00 di ammenda a carico della società ASD Sissa Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta comprovata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - considerati gli argomenti difensivi addotti dalle parti deferite; - ritenuto che, in ragione del notevole impatto economico che la contingente situazione di emergenza sanitaria sta avendo sulle società di calcio dilettantistiche, non sia né opportuna e nemmeno giustificata l’erogazione di sanzioni di natura pecuniaria a carico delle società oggettivamente responsabili per il compimento di violazioni disciplinari che, come quelle in esame, non risultano specificamente preordinate al conseguimento di un vantaggio sportivo e che dipendono sostanzialmente da negligenza e disattenzione dei tesserati della medesima società; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Giovanni Lazzarini l’inibizione per 20 giorni, al Sig. Maurizio Soldi l’inibizione per 20 giorni, al calciatore Matteo Gandolfi la squalifica fino al 15/10/2020 e alla società A.S.D. Sissa la sanzione dell’ammonizione con diffida. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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