C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 10 del 09/09/2020 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Michele Iacaruso, Ericleo Toro, Cesare Zunarelli e Klevis Naska nonché della società A.C. Fiorano Srl
- DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO
A carico dei Signori Michele Iacaruso, Ericleo Toro, Cesare Zunarelli e Klevis Naska nonché della società A.C. Fiorano Srl
Con nota 20.02.2020, n. 10813/719 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Roberto Rinaldi; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. IACARUSO MICHELE, rappresentante legale della Società AC FIORANO, delle violazioni dell’art. 4 comma 1, 32 del C.G.S., artt. 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per la sola gara FIORANO – FELINO del 15/09/2019 art. 43 comma1, per aver omesso il regolare tesseramento del calciatore NASKA KLEVIS nonché per aver consentito l’utilizzo del medesimo, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso delle ulteriori gare sempre del Campionato di Eccellenza: BIBBIANO SAN POLO – FIORANO del 22/09/2019; FIORANO – REAL FORMIGINE del 13/10/2019; PICCARDO TRAVERSETOLO – FIORANO del 20/10/2019; FIORANO – COLORNO del 27/10/2019; SAN FELICE – FIORANO del 03/11/2019; FIORANO – ROLO del 10/11/2019; FIORANO – COLORNO del 27/10/2019; SAN FELICE – FIORANO del 03.11.2019; FIORANO – ROLO del 10/11/2019; FIORANO – ARCETANA del 24/11/2019; VIRTUS CASTELFRANCO – FIORANO dell’08/09/2019 nella quale il calciatore sopra citato era inserito in distinta e ha preso posto in panchina. - Il Sig. TORO ERICLEO, Dirigente accompagnatore della Società AC FIORANO, delle violazioni dell’art. 4 comma 1, 32 del C.G.S., art. 61 commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della medesima Società, in occasione delle gare: FIORANO – FELINO del 15/09/2019 (solo per questa gara senza copertura assicurativa in quanto sprovvisto di certificato medico) ; FIORANO – SANMICHELESE del 29/09/2019; FIORANO – REAL FORMIGINE del 13/10/2019; FIORANO – COLORNO del 27/10/2019; SAN FELICE – FIORANO del 03/11/2019; FIORANO – ROLO del 10/11/2019; FIORANO – COLORNO del 27/10/2019; in cui è stato utilizzato in posizione non regolare perché non tesserato, il calciatore NASKA KLEVIS, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del giocatore, consegnate al Direttore di gara, consentendo che il medesimo partecipasse alle gare senza averne titolo e senza essersi sottoposto a visita medica per l’idoneità sportiva e senza copertura assicurativa. - Il Sig. ZUNARELLI CESARE, Dirigente accompagnatore della Società AC FIORANO, delle violazioni dell’art. 4 comma 1, 32 del C.G.S., art. 61 commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della medesima Società, in occasione delle gare: VIRTUS CASTELFRANCO – FIORANO dell’08/09/2019 (il calciatore Naska Klevis era inserito in distinta e preso posto in panchina) BIBBIANO SAN POLO – FIORANO del 22/09/2019; FOLGORE RUBIERA SAN FAO – FIORANO del 06/10/2019; PICCARDO TRAVERSETOLO – FIORANO del 20/10/2019; SAN FELICE – FIORANO del 03/11/2019; in cui è stato utilizzato in posizione non regolare perché non tesserato, il calciatore NASKA KLEVIS, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del giocatore, consegnate al Direttore di gara, consentendo che il medesimo partecipasse alle gare senza averne titolo e senza essersi sottoposto a visita medica per l’idoneità sportiva e senza copertura assicurativa. - Il Sig. NASKA KLEVIS, calciatore della Società AC FIORANO, delle violazioni dell’art. 4 comma 1, 32 del C.G.S., artt. 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver disputato le gare: FIORANO – FELINO del 15/09/2019 (senza certificato medico ai fini dell’assicurazione); BIBBIANO SAN POLO – FIORANO del 22/09/2019; FIORANO – SANMICHELESE del 29/09/2019; FOLGORE RUBIERA SAN FAO – FIORANO del 06/10/2019; FIORANO – REAL FORMIGINE del 13/10/2019; PICCARDO TRAVERSETOLO – FIORANO del 20/10/2019; FIORANO – COLORNO del 27/10/2019; SAN FELICE – FIORANO del 03/11/2019; FIORANO – ROLO del 10/11/2019; FIORANO – COLORNO del 27/10/2019; SAN FELICE – FIORANO del 03.11.2019; FIORANO – ROLO del 10/11/2019; FIORANO – ARCETANA del 24/11/2019; VIRTUS CASTELFRANCO – FIORANO dell’08/09/2019 (in distinta e seduto in panchina), nelle fila della Società FIORANO senza averne titolo perché non tesserato - la Società FIORANO A.C. S.R.L. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6 comma 2, del C.G.S. per comportamenti posti in essere dalle persone sopra menzionate al momento dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite sono presenti all’odierna riunione e richiamandosi alle difese proposte nella fase istruttoria del procedimento, precisano e ribadiscono che in realtà non si è trattato di un mancato tesseramento, ma di un tesseramento irregolare dipeso dal fatto che il calciatore Klevis Naska, di origini albanesi e tesserato con il Fiorano fin dalle giovanili, avendo acquisito la nazionalità italiana proprio in concomitanza con l’inizio del campionato della passata stagione sportiva, non avrebbe più dovuto essere tesserato in qualità di calciatore straniero come invece è stato fatto per una pura svista da parte della Segreteria della stessa società Fiorano. Viene anche precisato che il suddetto calciatore è sempre sceso in campo essendo dotato di regolare certificato medico che ne attestava l’idoneità sportiva e che, in ragione delle predette circostanze, egli beneficiava comunque di regolare garanzia assicurativa contro gli infortuni sportivi. Le parti deferite concludono chiedendo che per un errore di natura prettamente amministrativa, compiuto in maniera involontaria e per il quale la stessa società ha già subito sanzioni da parte del Giudice Sportivo, sia erogata a carico del Fiorano una sanzione economica in luogo della punizione sportiva della penalizzazione in classifica, la quale sanzione pregiudicherebbe in maniera assai pesante la disputa del campionato della stagione in procinto d’iniziare, specie in considerazione del numero di retrocessioni che è stato stabilito. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo un’ampia ricostruzione dei fatti, richiede che venga riconosciuta la responsabilità delle parti deferite per le violazioni regolamentari che vengono loro rispettivamente addebitate e conclude con la richiesta delle seguenti sanzioni sportive: - 4 mesi di inibizione a carico del Sig. Michele Iacaruso - 3 mesi di inibizione a carico del Sig. Ericleo Toro - 2 mesi di inibizione carico del Sig. Cesare Zunarelli - 8 giornate di squalifica a carico del Sig. Klevis Naska - 8 punti di penalizzazione da scontare nel torneo di Promozione della stagione sportiva 2020/2021 oltre ad Euro 500,00 di ammenda a carico della società AC Fiorano Srl Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta comprovata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - valutati gli argomenti difensivi addotti dalle parti deferite ed accertato che effettivamente il caso di specie si configura come irregolare tesseramento piuttosto che come mancato tesseramento; - ritenuto che nel caso di specie si possano ravvisare una serie di circostanze attenuanti a favore delle parti deferite, in particolare a riguardo della società Fiorano che peraltro nella passata stagione sportiva ha effettivamente già subito, ad opera del Giudice Sportivo del CRER, sanzioni disciplinari per i medesimi fatti come peraltro è accaduto per il calciatore Klevis Naska; - considerato che la società deferita ha sostanzialmente accettato la sanzione di carattere economico richiesta dal Rappresentante della Procura Federale; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Michele Iacaruso l’inibizione per mesi 3, al Sig. Ericleo Toro l’inibizione per mesi 2, al Sig. Cesare Zunarelli l’inibizione per mesi 1, al calciatore Klevis Naska la squalifica fino al 19/10/2020, alla società AC Fiorano Srl l’ammenda di € 500,00 oltre a 1 un punto di penalizzazione da scontare nel Campionato di Promozione della stagione sportiva 2020/2021. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
Share the post "C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 10 del 09/09/2020 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Michele Iacaruso, Ericleo Toro, Cesare Zunarelli e Klevis Naska nonché della società A.C. Fiorano Srl"