C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 11 del 16/09/2020 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. Baraye Edgar Meissa e della società US Fiorenzuola 1922
- DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO
A carico del Sig. Baraye Edgar Meissa e della società US Fiorenzuola 1922
Con nota 25.02.2020, n. 11009/795 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dr. Roberto Benedetti; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. BARAYE EDGAR MEISSA, giocatore della Società U.S. FIORENZUOLA 1922, della violazione dell’art. 4 comma 1, in relazione agli artt. 32comma 2 del C.G.S. e 40 comma 6 delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere mai stato tesserato per Federazioni estere, al fine di ottenere il tesseramento per la Società U.S. FIORENZUOLA 1922, in maniera mendace e di non essere mai stato tesserato per Federazioni estere. - la Società U.S. FIORENZUOLA 1922 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2, del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art.6, co.2, del vigente C.G.S.) per le violazioni ascritte al Signor BARAYE EDGAR MEISSA. Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite si sono presentate all’odierna riunione entrambe rappresentate e difese dai rispettivi avvocati di fiducia muniti di idonea procura. Il legale presente per conto della società US Fiorenzuola, ne chiede il proscioglimento per mancanza di qualsiasi genere di responsabilità ovvero, in via del tutto subordinata, che sia irrogata la pena minima di legge. Il legale presente per conto del calciatore chiede invece di essere ammesso al rito del patteggiamento conformemente alle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Vincenzo Postiglione, comunica di avere trovato un accordo ai sensi dell’art. 127 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva con la parte incolpata Baraye Edgar Meissa e deposita agli atti del procedimento il relativo verbale di patteggiamento che prevede 2 giornate di squalifica a carico dello stesso calciatore. Per quanto riguarda invece la posizione della società Fiorenzuola 1922, dopo un’ampia ricostruzione dei fatti, il Rappresentante della Procura Federale richiede che ne sia riconosciuta la responsabilità per la violazione regolamentare addebitatale e conclude con la richiesta della seguente sanzione sportiva: - EURO 500,00 di ammenda a carico della società US Fiorenzuola 1922 Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta comprovata la responsabilità delle parti incolpate per le violazioni ad esse ascritte; - preso atto della sanzione disciplinare risultante dal patteggiamento e della richiesta dal Rappresentante della Procura Federale per quanto concerne la posizione della società incolpata; - ritenuta congrua la sanzione a carico del giovane calciatore deferito così come scaturita dal patteggiamento con il Rappresentante della Procura Federale e valutata la condotta della società incolpata come connotata da un grado di lesività di particolare lievità; - ritenuto che, in ragione del notevole impatto economico che la contingente situazione di emergenza sanitaria sta avendo sulle società di calcio dilettantistiche, non sia né opportuna e nemmeno giustificata l’erogazione di sanzioni di natura pecuniaria a carico delle società direttamente e oggettivamente responsabili per il compimento di violazioni regolamentari che, come quella in esame, non appaiono specificamente preordinate al conseguimento di un vantaggio sportivo e che dipendono sostanzialmente da negligenza e disattenzione dei tesserati della medesima società; d e l i b e r a di infliggere al calciatore Baraye Edgar Meissa la squalifica per 2 giornate di gara e alla società US Fiorenzuola 1922 la sanzione sportiva dell’ammonizione. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito
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