C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 23/09/2020 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor Simone Degli Esposti
- DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO
A carico del Signor Simone Degli Esposti
Con nota 21/05/2020, n.12436/467 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Salvatore Casula; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata, perché risponda: - Il Sig. DEGLI ESPOSTI SIMONE, Arbitro effettivo della Sez. A.I.A. di Bologna, per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 2 del C.G.S., in relazione all’art.40, comma 3 lett. a) – c) del Regolamento A.I.A. e agli artt. 5 e 6 comma 1 del Codice Etico dell’A.I.A., per essere venuto meno al dovere di osservare la normativa vigente, nonché quello di improntare il proprio comportamento al rispetto dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità ed immagine dell’A.I.A. e del ruolo arbitrale, in particolare per aver proferito frasi irriguardose e volgari nei confronti dei calciatori in campo, dei tecnici delle due squadre tra le quali “voi qui non contate un ……… e io qui fischio quel ……. che voglio” – “Mister noi ci conosciamo già e non sai che non mi devi rompere il ………? ho arbitrato in serie C e faccio quel …… che voglio” – “non mi rompete il ……..” – “qui comando io” – “voi siete dei coglioni” e altre del medesimo tenore. Tutto questo avveniva nel corso della gara del Campionato Provinciale di Terza Categoria Delegazione di Bologna, nella gara TRE BORGATE – OZZANO CLATERNA del 27/10/2019. Effettuate ritualmente le notifiche, la parte deferita si è presentata all’odierna riunione dopo aver prodotto una memoria difensiva alla quale si riporta ribadendo, anche in sede di audizione, di non aver mai pronunciato le frasi offensive che gli vengono imputate. Mostra la pianta dell’impianto sportivo sostenendo che la distanza fra spalti e terreno di gioco impedirebbe a chiunque che non si fosse trovato all’interno del campo per destinazione, di sentire qualsiasi genere di dialogo fra arbitro, calciatori e tecnici. Rimarcando altre contraddizioni presenti negli atti d’indagine e sottolineando il riconoscimento di recente ricevuto per meriti arbitrali, chiede il proscioglimento da ogni incolpazione. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, contesta le argomentazioni difensive della parte incolpata ritenendo inverosimile la tesi dalla stessa sostenuta che le due società si siano accordate per diffamare l‘arbitro e, dopo un’ampia ricostruzione dei fatti, richiede che venga riconosciuta la di lui responsabilità per le violazioni regolamentari che le sono addebitate per cui formula la richiesta della seguente sanzione sportiva: - 6 mesi di sospensione a carico del Sig. Simone Degli Esposti Il Tribunale - letto il deferimento; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - valutati gli argomenti difensivi addotti dalla parte deferita; - ritenuto che negli atti del presente procedimento non si ravvisi l’esistenza di documenti ufficiali che possano costituire piena prova circa il comportamento tenuto dall’arbitro Simone Degli Esposti durante la direzione della gara in parola; d e l i b e r a di prosciogliere l’arbitro effettivo Sig. Simone Degli Esposti da ogni addebito. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito