C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 23/09/2020 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Valerio Sabatini ed Elton Halili

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico dei Signori Valerio Sabatini ed Elton Halili

 

Con nota 05/06/2020, n. 12982/678 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Roberto Rinaldi; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. SABATINI VALERIO, Presidente della Società POL.D. CRESPO CALCIO, della violazione dell’art. 4 comma 1, 32 C.G.S., art.39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore HALILI ELTON e a farlo sottoporre agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e di dotarlo di copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo del medesimo sapendolo in posizione non regolare nella gara: POL.D.CRESPO CALCIO – MARZABOTTO del 30.11.2019 valevole per il Campionato Juniores.

- Il Sig. HALILI ELTON, calciatore della Società POL.D. CRESPO CALCIO, della violazione dell’art. 4 comma 1, 32 C.G.S., art.39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver disputato la gara: POL.D. CRESPO CALCIO – MARZABOTTO del 30.11.2019 valevole per il Campionato Juniores, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto a visita medica ai fini dell’idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa. Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite non si sono presentate all’odierna riunione e nemmeno hanno inviato memorie difensive. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo un’ampia ricostruzione dei fatti richiede che sia riconosciuta la responsabilità di entrambe le parti incolpate per le violazioni regolamentari loro addebitate e conclude con la richiesta delle seguente sanzioni sportive: - 3 mesi d’inibizione a carico del presidente Valerio Sabatini - 2 giornate di squalifica a carico del calciatore Elton Halili Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta comprovata la responsabilità delle parti incolpate per le violazioni ad esse ascritte; - preso atto delle richieste formulate dal Rappresentante della Procura Federale; - considerato che dalle parti deferite non è pervenuta alcuna memoria difensiva; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Valerio Sabatini l’inibizione per mesi 3 e al calciatore Elton Halili la squalifica per 2 giornate di gara Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

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