C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 30/09/2020 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor Nicolò Foschini
- DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO
A carico del Signor Nicolò Foschini
Con nota 21/07/2020, n.001110/917 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Massimo Adamo; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata, perché risponda:
- Il Sig. NICOLO’ FOSCHINI, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2019/2020 per la Società A.S.D. PALAZZUOLO, per rispondere della violazione dell’art.4, comma 1 del C.G.S., per aver partecipato, tra le fila della Società A.S.D. PALAZZUOLO, alla gara disputata contro la Società A.S.D. CALCIO BIZZUNO del 19.12.2019, valevole per il Campionato di Terza categoria Delegazione Provinciale di Ravenna, pur sottoposto a provvedimento DASPO n.16/19 emesso dal Questore di Parma in data 03/10/2019 a seguito dei fatti occorsi durante lo svolgimento della partita di calcio di serie “A”, PARMA/FIORENTINA, disputata in data 19/05/2019 presso lo Stadio TARDINI. Il FOSCHINI unitamente ad altri due soggetti che l’hanno aiutato ad innalzarsi al di sopra delle barriere che separano le varie porzioni riservate ai tifosi, ha lanciato una bottiglietta di plastica colpendo, alla spalla sinistra, un tifoso avversario e pur essendo a conoscenza dello specifico divieto di disputare incontri sportivi in quanto la richiesta di autorizzazione era stata rigettata dal Questore di Parma con atto notificato all’interessato in data 25/11/2019. Effettuate ritualmente le notifiche, la parte incolpata è presente all’odierna riunione ed ammette la propria responsabilità riconoscendo di aver partecipato alla gara in parola ritenendo, per errore, che il provvedimento di Daspo disposto dalla Questura di Parma non gli impedisse di disputare il Campionato di Terza Categoria organizzato dal Comitato Provinciale di Ravenna; chiede pertanto che detta circostanza sia presa in considerazione come attenuante della propria condotta colposa e che la stessa sia sanzionata con la pena minima di legge. Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Vincenzo Postiglione, dopo un’ampia ricostruzione dei fatti, richiede che venga riconosciuta la responsabilità della parte deferita per le violazioni regolamentari che le vengono addebitate e conclude con la richiesta delle seguenti sanzioni sportive: - 1 anno di squalifica a carico del Sig. Nicolò Foschini Il Tribunale - letto il deferimento; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - valutati gli argomenti difensivi addotti dalla parte deferita; - ritenuta credibile la buona fede della stessa parte incolpata così come addotta nell’odierna riunione; d e l i b e r a d’infliggere al calciatore Nicolò FOSCHNI la squalifica fino a tutto il 31/12/2020 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.