C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 30/09/2020 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Marco Gasparini, Fabio Bonaretti, Federico La Frazia e della società ASD Virtus Cibeno

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico dei Signori Marco Gasparini, Fabio Bonaretti, Federico La Frazia e della società ASD Virtus

Cibeno

 

Con nota 17.06.2020, n. 13500/739 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Vincenzo Postiglione; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. GASPARINI MARCO, Presidente e tesserato della Società ASD VIRTUS CIBENO, della violazione dell’art. 4 comma 1, 32 del C.G.S., per aver omesso al tesseramento del calciatore LA FRAZIA FEDERICO che risultava svincolato e impiegandolo in occasione di 13 (tredici) gare del Campionato di Prima Categoria nella formazione della Società Virtus Cibeno. - Il Sig. BONARETTI FABIO, Dirigente accompagnatore ufficiale della Società ASD VIRTUS CIBENO, della violazione dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., in relazione allart.61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver svolto funzioni di accompagnatore ufficiale in occasione di 13 (tredici) gare del Campionato di Prima Categoria nella Società Virtus Cibeno in cui è stato utilizzato il calciatore LA FRAZIA FEDERICO in posizione non regolare in quanto non tesserato e sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione di regolare posizione del calciatore, consentendo così che il medesimo partecipasse alle gare senza averne titolo. - Il Sig. LA FRAZIA FEDERICO, calciatore della Società ASD VIRTUS CIBENO, della violazione dell’art. 4 comma 1, 32 del C.G.S., artt. 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver disputato 13 (tredici) gare periodo che va dal 15 settembre 2019 all’ 08 dicembre 2019, del Campionato di Prima Categoria nella Società Virtus Cibeno in posizione irregolare, in quanto non tesserato. - la Società ASD VIRTUS CIBENO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2, del C.G.S. per comportamenti posti in essere dalle persone sopra menzionate al momento dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata. Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite non sono presenti alla presente riunione e non hanno presentato memorie difensive a questo Tribunale Federale Territoriale. A seguito di un’ampia ricostruzione dei fatti, il Rappresentante della Procura Federale richiede che sia riconosciuta la responsabilità delle parti deferite per le violazioni rispettivamente loro ascritte e conclude con la richiesta delle seguenti sanzioni sportive: - 6 mesi di inibizione a carico del Sig. Marco Gasparini - 4 mesi di inibizione a carico del Sig. Fabio Bonaretti - 6 giornate di squalifica a carico del calciatore Federico La Frazia - EURO 800,00 di ammenda oltre a 5 punti di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza della stagione sportiva 2020/2021 a carico della società ASD Virtus Cibeno Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta comprovata la responsabilità delle parti incolpate per le violazioni ad esse ascritte; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale

- considerati gli argomenti difensivi addotti dalle parte incolpate nella fase delle indagini; - ritenuto che, in ragione dell’impatto economico che la contingente situazione di emergenza sanitaria sta avendo sulle società di calcio dilettantistiche, non sia né opportuna e nemmeno giustificata l’erogazione di sanzioni di natura pecuniaria a carico delle società direttamente e oggettivamente responsabili per il compimento di violazioni regolamentari che, come quella in esame, non appaiono specificamente preordinate al conseguimento di un vantaggio sportivo e che dipendono sostanzialmente da negligenza e disattenzione dei tesserati della medesima società; d e l i b e r a di infliggere al Presidente della società Sig. Marco Gasparini l’inibizione per mesi 4, al Dirigente Sig. Fabio Bonaretti l’inibizione per mesi 2, al calciatore Federico La Frazia la squalifica fino a tutto il 20/10/2020 e alla società ASD Virtus Cibeno 2 punti di penalizzazione da scontare nel campionato di appartenenza della stagione sportiva 2020/2021 oltre alla sanzione dell’ammonizione con diffida Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

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