C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 11/11/2020 – Delibera – GARA: BORGONOVESE – SALSOMAGGIORE CALCIO del 24/10/2020
GARA: BORGONOVESE – SALSOMAGGIORE CALCIO del 24/10/2020
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 17 del 28/10/2020 ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Borgonovese, avverso la regolarità della gara in oggetto. Nella specie la reclamante lamenta che, nel corso della partita in questione, la Soc. Salsomaggiore Calcio ha effettuato sei sostituzioni e non cinque come consentito dalle vigenti norme. Rilevato dagli atti ufficiali che la Soc. Salsomaggiore Calcio ha effettivamente fatto sei sostituzioni nella gara in oggetto; Considerato che il C.U. n° 1 della L.N.D Stagione Sportiva 2020/2021 al paragrafo “Sostituzioni dei Calciatori e Giocatori di riserva” espressamente prevede che: “Nel corso delle gare del Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi e Giovanissimi organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto”. Visto l’art.74 della N.O.I.F e l’art. 10 C.G.S comma 1; Considerato che l’inosservanza delle sovra citate norme comporta l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara, così come previsto dall’ art. 10 C.G.S.; P.T.M. questo Giudice Sportivo, conseguentemente, delibera: • di infliggere alla Società Salsomaggiore Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: BORGONOVESE – SALSOMAGGIORE CALCIO 3 - 0 • di non addebitare la tassa reclamo alla Soc. Borgonovese.