C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 16/06/2021 – Delibera – PONTEVECCHIO – CALCIO BARCA CASTELDEBOLE
PONTEVECCHIO – CALCIO BARCA CASTELDEBOLE
Il Giudice Sportivo, ha letto gli atti ufficiali, ed ha rilevato dal referto di gara che al 15’ del secondo tempo l’arbitro ha sospeso la gara poiché, a seguito della notifica dell’espulsione nei suoi confronti, il Sig. Porciani Francesco (Soc. Barca) metteva le sue braccia intorno al collo dell’arbitro applicando anche, per i primi istanti, una considerevole pressione, ma senza, tuttavia, causargli dolore. In conseguenza di tale comportamento l’arbitro non si sentiva più nelle condizioni per continuare a dirigere la gara ed ha, quindi, definitivamente sospeso la partita. Visto quanto precede questo Giudice Sportivo osserva: La vicenda in questione presenta caratteristiche di rilievo ed incide severamente sul grado di responsabilità della Soc. Calcio Barca Casteldebole. Nella specie deve essere evidenziato grave episodio rappresentato dal comportamento antisportivo del tesserato della Soc. Calcio Barca Casteldebole (Sig. Porciani Francesco) sopra descritto. In virtù di quanto precede è evidente che non sussistano dubbi sulla responsabilità del sovra citato tesserato e, quindi, della Soc. Calcio Barca Casteldebole in ordine al comportamento posto in essere ai danni del Direttore di gara P.T.M. Delibera, per tutti i fatti sopra descritti e valutati: • di infliggere alla Soc. Calcio Barca Casteldebole la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio PONTEVECCHIO – CALCIO BARCA CASTELDEBOLE 3 – 0 Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.