C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 08/09/2021 – Delibera – CAMPIONATO ALLIEVI INTERPROVINCIALI (Stagione Sportiva 2020-2021) Nr. 3 – RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE JACOPO CERUTI Avverso provvedimento di squalifica per dodici giornate di gara Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Piacenza contenuta nel C.U. nr. 16 del 22.10.2020 Gara: Borgo San Donino / Gotico Garibaldina del 18/10/2020

CAMPIONATO ALLIEVI INTERPROVINCIALI (Stagione Sportiva 2020-2021)

Nr. 3 – RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE JACOPO CERUTI

Avverso provvedimento di squalifica per dodici giornate di gara Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Piacenza contenuta nel C.U. nr. 16 del 22.10.2020 Gara: Borgo San Donino / Gotico Garibaldina del 18/10/2020

 

Filippo Ceruti in qualità di esercente la potestà genitoriale sul proprio figlio minore Jacopo Ceruti, giovane calciatore tesserato presso la società Gotico Garibaldina, dopo ad aver chiesto ed ottenuto una copia del referto ufficiale di gara, ha impugnato il succitato provvedimento disciplinare mediante un articolato atto di ricorso nel quale ammette che a seguito di un fallo subito, Jacopo ha rivolto un epiteto offensivo nei confronti di un avversario di colore ed anche una successiva offesa diretta all’arbitro della gara per reazione al conseguente provvedimento di espulsione dallo stesso decretato. Afferma però il ricorrente che nell’espressione ingiuriosa nei confronti dell’avversario non ci sarebbe stato alcun riferimento al colore della pelle del calciatore del Borgo San Donino e che pertanto tale espressione sarebbe stata priva di qualsiasi connotazione discriminatoria di natura razzista. Col proposto reclamo si sostiene inoltre che l’arbitro avrebbe equivocato il tenore della frase pronunciata, che il calciatore alla quale era rivolta avrebbe dichiarato di non aver sentito nulla e che diversi calciatori del Gotico avrebbero udito chiaramente la vera frase pronunciata dal loro compagno di squadra. Dopo aver elencato una serie di richieste in via istruttoria, tra le quali l’audizione come testimoni di quattro giovani calciatori del Gotico in grado di riferire quale fosse stata la frase ingiuriosa effettivamente profferita da Jacopo Ceruti, il ricorrente conclude chiedendo che il fatto attribuito al suddetto giovane calciatore venga riqualificato come violazione dell’art. 36 lett. a) del CGS nei confronti del direttore di gara ed art. 39 CGS nei confronti del giocatore avversario e che la sanzione comminata sia rideterminata nella misura minore ritenuta congrua, tenuto conto della giovane età del reclamante. Ricevuto l’avviso della fissazione della riunione odierna, da tenersi in presenza, il reclamante ha comunicato alla Segreteria di questa Corte sportiva d’appello di non poter prendervi parte per ragioni di forza maggiore indipendenti dalla propria volontà, ne ha pertanto chiesto il rinvio o in subordine la possibilità di essere ascoltato in video conferenza. Letto il reclamo, preso atto di quanto comunicato dal ricorrente, questa Corte sportiva d’appello territoriale rileva in via pregiudiziale che in violazione dell’articolo 76 del CGS, il preannuncio del reclamo di cui si tratta non è stato depositato nel termine perentorio di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intendeva impugnare e che unitamente al preannuncio di reclamo il ricorrente non ha provveduto al versamento del richiesto contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Stante la fattualità del rilevato vizio procedurale, la Corte ritiene di non poter accogliere l’istanza di rinvio, di non dover procedere all’esame dei testimoni proposti dalla parte reclamante e di non essere tenuta a pronunciarsi nel merito del ricorso e ciò ai sensi e per gli effetti della sopra richiamata disposizione regolamentare. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta, in quanto improcedibile ed inammissibile, il ricorso proposto da Filippo Ceruti in nome e per conto del proprio figlio minore Jacopo Ceruti e conferma nella sua integralità il provvedimento disciplinare assunto dal Giudice Sportivo di Piacenza. Si dispone l’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva (tassa reclamo) a carico della parte ricorrente.

 

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