C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 29/09/2021 – Delibera – Nr. 5 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL CASINA 04 Avverso provvedimento di squalifica per quattro giornate di gara a carico del calciatore Vittorio Semeraro Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 21 del 22.09.2021 Gara: Real Casina / Boca Barco del 19/09/2021

Nr. 5 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL CASINA 04

Avverso provvedimento di squalifica per quattro giornate di gara a carico del calciatore Vittorio Semeraro Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 21 del 22.09.2021 Gara: Real Casina / Boca Barco del 19/09/2021

 

La Società A.S.D. REAL CASINA 04 ho ritualmente proposto reclamo contro il provvedimento succitato sostenendo che il proprio tesserato Vittorio Semeraro non avrebbe assunto alcun comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara e men che meno gli avrebbe appoggiato le mani sul petto. La reclamante chiede di essere ascoltata assieme al proprio calciatore per poter “rimediare al clamoroso abbaglio” in cui sarebbe incorso l’arbitro nel riportare sul referto di gara l’episodio in questione. La società reclamante, che aveva chiesto di essere sentita, ha partecipato alla riunione in video conferenza nel corso della quale si è richiamata alle motivazioni del reclamo proposto insistendo in particolare sul fatto che le proteste del calciatore Semeraro sono state vibrate, ma non offensive e negando ogni tipo contatto fisico fra lo stesso giocatore e il direttore di gara. Conclude la ricorrente con la richiesta di una sostanziosa riduzione della squalifica inflitta dal Giudice sportivo. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha sentito telefonicamente l’arbitro della gara il quale ha confermato il proprio referto precisando che durante le proteste il calciatore della Real Casina, Vittorio Semeraro, gli si è effettivamente avvicinato avendo con lo stesso un contatto fisico sostanzialmente involontario e lieve. In virtù di tali precisazioni si ritiene che il calciatore Semeraro sia meritevole di un provvedimento disciplinare meno afflittivo di quello disposto dal Giudice sportivo. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna in parziale accoglimento del ricorso riduce la squalifica del calciatore Vittorio Semeraro portandola a tre giornate effettive di gara Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo il reclamo accolto.

 

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