C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 06/10/2021 – Delibera – COPPA EMILIA 1^ CATEGORIA Nr. 7 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TEAM TRAVERSETOLO Avverso provvedimento di squalifica fino al 20 ottobre 2021 a carico dell’allenatore Matteo Volpi Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 21 del 22.09.2021 Gara: Quattro Castella / Team Traversetolo del 15/09/2021

 

COPPA EMILIA 1^ CATEGORIA

Nr. 7 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TEAM TRAVERSETOLO

Avverso provvedimento di squalifica fino al 20 ottobre 2021 a carico dell’allenatore Matteo Volpi Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 21 del 22.09.2021 Gara: Quattro Castella / Team Traversetolo del 15/09/2021

 

La Società A.S.D. Team Traversetolo ha tempestivamente preannunciato e poi presentato reclamo avverso il provvedimento succitato contestando le risultanze del referto di gara e sostenendo che nessun comportamento minaccioso, irriguardoso e offensivo sarebbe stato attuato dal proprio tecnico Volpi nei confronti del direttore di gara. Dopo un’ampia e dettagliata ricostruzione di quanto sarebbe realmente accaduto tra il proprio allenatore e l’arbitro e unitamente alla richiesta di ammissione di una serie di mezzi istruttori atti a dimostrare quanto dedotto, la società reclamante conclude chiedendo, in via principale, l’annullamento in toto della sanzione inflitta al proprio allenatore e in via subordinata, la riduzione della squalifica a una sola giornata di gara. La società reclamante, che aveva chiesto di essere sentita, ha partecipato alla riunione in video conferenza nel corso della quale si è richiamata alle motivazioni del reclamo proposto e alle conclusioni con esso precisate insistendo in particolare sul fatto che l’arbitro avrebbe ingrandito in maniera esagerata l’effettiva gravità del fatto. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale rileva che, trattandosi di una squalifica di un tecnico di durata inferiore a un mese, quella in esame è una sanzione non impugnabile ai sensi dell’articolo 137 comma 3 lettera b del Codice di Giustizia Sportiva. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il ricorso della società A.S.D. Team Traversetolo dichiarandone l’inammissibilità. Pone a carico della società Team Traversetolo il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso.

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