C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 20/10/2021 – Delibera – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Nr. 11 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. RICCIONE F.C. 1926 Avverso provvedimento di squalifica fino al 27 novembre 2021 a carico del calciatore Gianmaria Landi Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 23 del 29.09.2021 Gara: Delfini Rimini / ASD Riccione del 26/09/2021

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Nr. 11 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. RICCIONE F.C. 1926

Avverso provvedimento di squalifica fino al 27 novembre 2021 a carico del calciatore Gianmaria Landi Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 23 del 29.09.2021 Gara: Delfini Rimini / ASD Riccione del 26/09/2021

 

La presente delibera viene pronunciata a modifica e sostituzione della decisone avente ad oggetto il medesimo ricorso e pubblicata nel C.U. del C.R.E.R. nr. 27 del 13 ottobre 2021, essendosi accertato che gli atti ufficiali della gara, espressamente richiesti dalla ricorrente in sede di preannuncio del reclamo, sono stati trasmessi via PEC presso un indirizzo di posta elettronico errato e comunque diverso da quello indicato dalla società ASD Riccione 1926. Poiché la struttura operativa di questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale si è assunta la responsabilità del suddetto errore di natura informatica, è stata disposta la rimessione in termini della società ASD Riccione FC 1926 la quale, una volta ricevuti gli atti richiesti, ha tempestivamente depositato le motivazioni del ricorso che pertanto deve ora essere esaminato nel merito. In sostanza con il proposto reclamo la società ASD Riccione FC 1926 ammette le intemperanze verbali del proprio calciatore Gianmaria Landi nei confronti dell’arbitro, ma nega recisamente che tale calciatore abbia avuto un comportamento violento ai danni de “giovane direttore di gara”. Conclude pertanto la ricorrente con la richiesta di una congrua riduzione della squalifica inflitta dal Giudice di primo grado. La società ASD Riccione FC 1926, che aveva chiesto di essere sentita, è presente all’odierna riunione in persona del proprio Direttore Sportivo con delega dal Presidente della Società, il quale si riporta alle argomentazioni addotte nel proposto ricorso e alle conclusioni in esso precisate e, dopo aver posto in rilievo tutta una serie d’incertezze dimostrate dall’arbitro nella sua direzione della gara che avrebbero contribuito non poco all’esacerbazione degli animi, esclude in modo categorico che il proprio tesserato Landi abbia mai attinto il corpo del direttore di gara procurandogli dolore come dallo stesso arbitro riportato a referto. Letto il reclamo, presi in rassegna gli atti ufficiali di gara, considerate le dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di audizione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha sentito telefonicamente l’arbitro della gara in parola il quale ha integralmente confermato quanto scritto a referto ribadendo che a fine gara il portiere del Riccione, Gianmaria Landi, lo raggiungeva correndo e lo spingeva con le mani serrate a pugno provocandogli un certo seppur momentaneo dolore. In ragione delle conferme ottenute dall’arbitro e di quanto stabilito dall’articolo 61 comma 1 CGS a riguardo del valore probatorio degli atti ufficiali di gara circa il comportamento dei tesserati, questa Corte ritiene che il Giudice sportivo abbia correttamente interpretato le risultanze ufficiali e che pertanto non siano ravvisabili motivi per poter accogliere nel merito e anche solo in parte il proposto ricorso. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta nuovamente il ricorso della società A.S.D. Riccione FC 1926, conferma l’impugnato provvedimento assunto dal Giudice sportivo del CRER e pone definitivamente a carico della stessa società ASD Riccione FC 1926 il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

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