C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 20/10/2021 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 12 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S. VIGNE A.S.D. Avverso squalifica dell’allenatore Sig. Denis De Mitri fino al 30.11.2021 Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì – Cesena pubblicata nei C.U. nr. 20 del 06.10.2021 Gara: Atletico Marecchia / Vigne del 06/10/2021
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Nr. 12 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S. VIGNE A.S.D.
Avverso squalifica dell’allenatore Sig. Denis De Mitri fino al 30.11.2021 Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì - Cesena pubblicata nei C.U. nr. 20 del 06.10.2021 Gara: Atletico Marecchia / Vigne del 06/10/2021
La Società GS Vigne ASD ha ritualmente proposto reclamo avverso il sopra menzionato provvedimento disciplinare negando che il proprio tecnico, Sig. Denis De Mitri, abbia tenuto il comportamento descritto dall’arbitro nel proprio referto di gara. Secondo la ricorrente ci sarebbe stata a fine gara una certa concitazione senza tuttavia che l’incolumità fisica del direttore di gara fosse mai stata messa a rischio. Chiede anche la reclamante che nell’esaminare l’attuale ricorso sia tenuta in debito conto la correttezza che ha contraddistinto i comportamenti della stessa società Vigne e dei propri tesserati, come dimostrato dal sempre ottimo posizionamento che la ricorrente ha avuto nelle varie classifiche dedicate al Fair Play. La società reclamante, che aveva chiesto di poter presenziare all’odierna riunione, è stata sentita in video conferenza nel corso della quale si è richiamata ai motivi del ricorso insistendo in particolare sul fatto che l’arbitro avrebbe ingigantito i fatti accaduti al termine dell’incontro e che comunque il proprio allenatore De Mitri non avrebbe avuto alcun contatto fisico con lo stesso direttore di gara. Conclude la ricorrente con la richiesta di una congrua riduzione della squalifica inflitta in prime cure. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e considerate le dichiarazione rese dalla reclamante in sede di audizione, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale rileva che quanto sostenuto dalla società Vigne non trova conferma nel referto redatto dall’arbitro il quale, sentito telefonicamente al fine di rendere chiarimenti, ha ribadito che al momento del triplice fischio finale, il tecnico del Vigne gli si avvicinava con fare minaccioso, gli urlava frasi irrispettose ed offensive, lo spingeva al petto sia pure in modo non violento e doveva essere allontanato a forza dai propri calciatori per consentire allo stesso direttore di gara di raggiungere il proprio spogliatoio. Sulla scorta di quanto precede questa Corte ritiene che il Giudice sportivo di Forlì – Cesena abbia correttamente interpretato le risultanze ufficiali della gara in rassegna e altrettanto correttamente abbia quantificato la sanzione comminata al tecnico del Vigne il cui ricorso non merita pertanto accoglimento alcuno. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il reclamo della società G.S. Vigne A.S.D. e conferma in toto l’impugnato provvedimento assunto dal Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì - Cesena Pone a carico della società GS Vigne ASD il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso.
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