C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 27/10/2021 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 14 PROVINCIALE – REGGIO EMILIA Nr. 14 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA VIRTUS CORREGGIO Avverso provvedimento di squalifica fino al 28 novembre 2021 a carico dell’allenatore Marco Manzini Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio-Emilia contenuta nel C.U. nr. 25 del 20.10.2021 Gara: Pol. Virtus Correggio / Santos 1948 del 16/10/2021
CAMPIONATO UNDER 14 PROVINCIALE – REGGIO EMILIA
Nr. 14 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA VIRTUS CORREGGIO
Avverso provvedimento di squalifica fino al 28 novembre 2021 a carico dell’allenatore Marco Manzini Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio-Emilia contenuta nel C.U. nr. 25 del 20.10.2021 Gara: Pol. Virtus Correggio / Santos 1948 del 16/10/2021
La Società Polisportiva Virtus Correggio ha ritualmente proposto reclamo avverso il sopra menzionato provvedimento disciplinare ritenendolo eccessivo in quanto il proprio tecnico, Sig. Marco Manzini, a fine partita non avrebbe in alcun modo offeso, minacciato e aggredito l’arbitro. Sostiene la ricorrente che al triplice fischio finale l’allenatore Manzini si sarebbe sì avvicinato al direttore di gara, ma solo per chiedergli, in modo educato e civile, spiegazioni circa la durata del recupero concesso ricevendo, come sola risposta dell’arbitro, la minaccia di una lunga squalifica. La società reclamante non ha chiesto di essere sentita e non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale rileva che quanto sostenuto dalla società reclamante non trova conferma nel referto redatto dall’arbitro il quale, sentito telefonicamente al fine di rendere chiarimenti, ha precisato di non aver in realtà ricevuto insulti dal tecnico della Virtus Correggio, Sig. Manzini, ma ne ha ribadito l’atteggiamento fortemente protestatario e irriguardoso dallo stesso tenuto sia dopo il provvedimento di allontanamento dal terreno di gioco, sia al termine dell’incontro. Sulla scorta di quanto precede, considerato il contesto di calcio giovanile nel quale si sono svolti i fatti in rassegna e della funzione educativa e di esempio per i giovani calciatori che particolarmente in tale ambito gli allenatori sono chiamati a svolgere, questa Corte ritiene che il Giudice sportivo di Reggio Emilia abbia correttamente interpretato le risultanze ufficiali della gara e altrettanto correttamente abbia quantificato la sanzione comminata al tecnico della società Polisportiva Virtus Correggio il cui ricorso non merita pertanto accoglimento. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il reclamo della società Polisportiva Virtus Correggio e conferma in toto l’impugnato provvedimento assunto dal Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Reggio - Emilia Pone a carico della società Pol. Virtus Correggio il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso.
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