C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 03/11/2021 – Delibera CAMPIONATO 2^ CATEGORIA Nr. 15 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. CARPINE 1954 A.S.D. Avverso ammenda di EUR 150,00 per intemperanze dei propri sostenitori Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena pubblicata nel C.U. nr. 22 del 21.10.2021 Gara: 4 Ville / Carpine del 17/10/2021

 

CAMPIONATO 2^ CATEGORIA

Nr. 15 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. CARPINE 1954 A.S.D.

Avverso ammenda di EUR 150,00 per intemperanze dei propri sostenitori Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena pubblicata nel C.U. nr. 22 del 21.10.2021 Gara: 4 Ville / Carpine del 17/10/2021

 

La società US Carpine 1954 ASD ha impugnato il sopra indicato provvedimento disciplinare di natura economica chiedendone l’annullamento in quanto, essendo la società ospite, non si ritiene responsabile della “gestione e del controllo della tribuna” dove si trovavano gli spettatori, controllo che secondo la reclamante sarebbe stato di esclusiva competenza della società ospitante, in quanto nessuno dei propri dirigenti che sedevano in panchina sarebbe stato informato dall’arbitro dei comportamenti scorretti del pubblico ed infine poiché non sarebbe stato possibile per l’arbitro stesso stabilire l’effettiva appartenenza dei sostenitori presenti sugli spalti dai quali provenivano gli insulti e le urla contro giocatori e direttore di gara. La società reclamante che aveva chiesto di essere sentita ha comunicato di non poter presenziare all’odierna riunione per non meglio precisati importanti problemi personali e ha chiesto il rinvio della discussione del proprio ricorso. Letto il referto, esaminati gli atti ufficiali, ritenuto che la richiesta di rinvio presentata dalla ricorrente sia irrituale e non sufficientemente motivata per cui non può essere accolta, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha sentito telefonicamente l’arbitro della gara il quale ha confermato il proprio referto precisando di essere certo che gli insulti e le minacce nei suoi confronti provenissero dai sostenitori del Carpine. In ragione delle conferme ottenute dall’arbitro e di quanto espressamente previsto dall’articolo 6 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il quale le società rispondono anche del comportamento dei propri sostenitori sia sul proprio campo, sia su quello della società ospitante, questa Corte ritiene prive di pregio le motivazioni addotte dalla società Carpine a sostegno del proposto ricorso che pertanto non è meritevole di accoglimento. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il ricorso della società U.S. CARPINE 1954 A.S.D. e conferma l’impugnato provvedimento assunto dal Giudice sportivo di Modena. Pone a carico della stessa società US Carpine 1954 ASD il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it