C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 03/11/2021 – Delibera CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALE Nr. 17 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. EDELWEISS JOLLY S.S.D Avverso obbligo di disputare due gare a porte chiuse, ammenda di EUR 350,00 per le intemperanze dei propri sostenitori durante la gara ed ammenda di EUR 250,00 per l’operato e il comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro tenuto da persona addetta a servizi della società. Decisioni del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena contenute nel C.U. nr. 25 del 20.10.2021 Gara: Edelweiss / Borgo Tuliero del 16/10/2021

 

CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALE

Nr. 17 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. EDELWEISS JOLLY S.S.D

Avverso obbligo di disputare due gare a porte chiuse, ammenda di EUR 350,00 per le intemperanze dei propri sostenitori durante la gara ed ammenda di EUR 250,00 per l’operato e il comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro tenuto da persona addetta a servizi della società. Decisioni del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena contenute nel C.U. nr. 25 del 20.10.2021 Gara: Edelweiss / Borgo Tuliero del 16/10/2021

 

La società US Edelweiss Jolly ricorre contro i provvedimenti disciplinari sopra indicati ponendo in evidenza una dettagliata serie di circostanze dirette ad attenuare se non ad escludere del tutto la propria responsabilità per quanto accaduto durante e dopo la gara in parola. La ricorrente ammette il lancio di una bottiglietta di vetro che ha raggiunto il terreno di gioco, ma rileva che l’impianto sportivo è sprovvisto di bar, che pertanto la società non avrebbe le capacità e le strutture per impedire che il pubblico si porti con sé bottiglie di vetro e che, comunque, non sarebbe stato possibile stabilire se gli autori del lancio fossero o meno sostenitori dell’Edelweiss. La stessa società ricorrente ammette che a fine gara vi è stata una discussione tra il custode dell’impianto sportivo e l’arbitro sostenendo però che si è trattato di une semplice alterco mai trasceso in offese e minacce come invece riportato nel referto ufficiale.

Secondo la ricorrente non vi era nessuna necessità dell’intervento delle Forze dell’Ordine, intervento che sarebbe stato richiesto da una persona qualificatasi come tutor dell’arbitro e che a fine partita avrebbe preteso entrare all’interno dell’impianto sportivo. L’intervento della Polizia di Stato si sarebbe infatti risolto con una nulla di fatto anche perché sia l’allenatore della squadra Juniores dell’Edelweiss, sia il direttore sportivo della medesima società si sarebbero qualificati di fronte all’arbitro come facenti parte rispettivamente dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e come tali avrebbero entrambi agito perché non venisse, in nessun momento e per nessuna ragione, posta a rischio l’incolumità dello stesso direttore di gara. La società Edelweiss, che aveva chiesto di essere sentita, è presente all’odierna riunione rappresentata dal proprio Presidente coadiuvato da persona di fiducia. Il Presidente dalla società reclamante si riporta alle argomentazioni addotte con il proposto reclamo e alle dichiarazioni testimoniali ad esso allegate, ribadisce che i fatti realmente accaduti sarebbero stati oltremodo ingigantiti e conclude accettando l’obbligo di disputare due gare a porte chiuse, ma chiedendo con forza la riduzione delle sanzioni pecuniarie disposte dal Giudice sportivo. Letto il reclamo, considerate le dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di audizione, preso in rassegna il rapporto redatto dall’arbitro, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che le risultanze ufficiali delle gara possano essere interpretate in maniera diversa e meno severa rispetto alle valutazioni fatte dal Giudice sportivo. Ad avviso di questa Corte, se per il lancio di una bottiglietta di vetro sul terreno di gioco il provvedimento dell’obbligo di disputare due gare a porte chiuse appare sostanzialmente giustificato e proporzionato alla gravità del fatto, altrettanto non si può affermare per le due distinte ammende disposte dal Giudice di primo grado, l’una per le intemperanze dei sostenitori e l’altra per il comportamento ingiurioso e minaccioso assunto da persona addetta ai servizi della società Edelweiss. Si ritiene al riguardo che per le intemperanze dei propri sostenitori la società Edelweiss vada sanzionata con il solo obbligo di disputare due gare a porte chiuse e che per il comportamento antisportivo attribuito alla persona addetta ai servizi della ricorrente e dalla stessa indicata come il custode del campo, una sanzione pecuniaria dell’importo di EUR 200,00 possa essere adeguatamente afflittiva e ciò anche in considerazione del contesto di calcio giovanile a livello dilettantesco nel quale opera la società di cui sopra. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna conferma l’obbligo a carico della società US Edelweiss Jolly SSD di disputare a porte chiuse due gare del campionato juniores provinciale, annulla l’ammenda di EUR 350,00 disposta per il comportamento dei sostenitori e riduce ad EUR 200,00 l’ammenda per il comportamento della persona addetta ai servizi della suddetta società. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso.

 

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