C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 24/11/2021 – Delibera CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALI Nr. 23 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ACCADEMIA MARIGNANESE Avverso ammenda di EUR 100,00 a carico della società, avverso inibizione fino al 6 dicembre 2021 inflitta al dirigente Sig. Simone Carloni, avverso squalifica fino al 10 gennaio 2022 inflitta all’allenatore Sig. Andrea Romani Decisioni del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini pubblicate nel C.U. nr. 27 del 11.11.2021 Gara: Accademia Marignanese – Del Conca del 06/11/2021

CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALI

Nr. 23 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ACCADEMIA MARIGNANESE

Avverso ammenda di EUR 100,00 a carico della società, avverso inibizione fino al 6 dicembre 2021 inflitta al dirigente Sig. Simone Carloni, avverso squalifica fino al 10 gennaio 2022 inflitta all’allenatore Sig. Andrea Romani Decisioni del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini pubblicate nel C.U. nr. 27 del 11.11.2021 Gara: Accademia Marignanese – Del Conca del 06/11/2021

La società di calcio giovanile Accademia Marignanese ha impugnato i succitati provvedimenti disciplinari sostenendo che la sanzione dell’ammenda è stata pubblicata priva di qualsivoglia documentazione per cui non è chiaro a cosa si riferisca e perché sia stata disposta; che il proprio dirigente addetto all’arbitro sig. Simone Carloni non avrebbe in nessuna circostanza insultato l’arbitro essendosi limitato a cercare di convincerlo del fatto che non vi era la necessità di richiedere l’intervento di alcuna forza dell’ordine; infine che il proprio allenatore sig. Andrea Romani non avrebbe, al momento dell’espulsione, ritardato la propria uscita dal terreno di gioco e, dall’esterno del campo, non avrebbe assunto alcun atteggiamento irriguardoso, offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna considerato che manca agli atti il referto arbitrale (elemento indispensabile per esaminare e decidere il reclamo) rinvia ogni decisione alla successiva udienza.

 

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