C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 01/12/2021 – Delibera CAMPIONATO 1^ CATEGORIA Nr. 25 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P.S. SPES BORGO TREBBIA Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Marcello Premoli Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 37 del 17.11.2021 Gara: Sannazzarese / Spes Borgo Trebbia del 14/11/2021

CAMPIONATO 1^ CATEGORIA

Nr. 25 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P.S. SPES BORGO TREBBIA

Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Marcello Premoli Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 37 del 17.11.2021 Gara: Sannazzarese / Spes Borgo Trebbia del 14/11/2021

 

La società UPS Spes Borgo Trebbia ha impugnato la sopra indicata sanzione disciplinare ritenendola eccessiva rispetto all’entità del fatto in quanto, alla notifica del secondo cartellino giallo, il proprio calciatore Premoli non avrebbe insultato l’arbitro, ma avrebbe semplicemente manifestato la propria incredulità per l’espulsione subita e avrebbe profferito alcune recriminazioni rispetto alla direzione della gara. Evidenziando la carriera da calciatore professionisti di Marcello Premoli e l’importanza che lo stesso riveste all’interno della propria squadra anche come esempio di lealtà e sportività per i suoi compagni, la ricorrente chiede una riduzione della squalifica inflittagli dal Giudice sportivo. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, questa Corte sportiva d’appello a livello territoriale ritiene che la frase indirizzata dal calciatore Premoli all’indirizzo dell’arbitro che gli aveva mostrato il secondo cartellino giallo, non riveste la natura di un’espressione ingiuriosa, dovendo essere considerata alla stregua di una frase di protesta di natura gergale che come tale può essere sanzionata con una misura disciplinare meno afflittiva di quella disposta dal Giudice di primo grado. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna accoglie il reclamo della società U.P.S. SPES BORGO TREBBIA e riduce a due giornate di gara la squalifica del calciatore Marcello Premoli. Nulla dispone in merito al contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso.

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