C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 01/12/2021 – Delibera CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE Nr. 27 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. CASALGRANDE A.S.D. Avverso squalifica fino al 15 maggio 2023 inflitta al calciatore Andrea Manfredi Decisione del Giudice Sportivo presso CRER contenuta nel C.U. nr. 37 del 17.11.2021 e meglio precisata nel successivo C.U. nr. 38 del 19.11.2021 Gara: Casalgrande / Marzabotto 2000 del 07/11/2021
CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE
Nr. 27 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. CASALGRANDE A.S.D.
Avverso squalifica fino al 15 maggio 2023 inflitta al calciatore Andrea Manfredi Decisione del Giudice Sportivo presso CRER contenuta nel C.U. nr. 37 del 17.11.2021 e meglio precisata nel successivo C.U. nr. 38 del 19.11.2021 Gara: Casalgrande / Marzabotto 2000 del 07/11/2021
La società AC Casalgrande ASD ha presentato ricorso contro la sopra indicata decisione del Giudice sportivo sostenendo che il proprio calciatore Manfredi avrebbe protestato vivacemente contro un provvedimento di ammonizione assunto nei suoi confronti dall’arbitro, ma non avrebbe mai cercato di aggredirlo e nemmeno lo avrebbe colpito con un calcio. Per quanto precede la ricorrente chiede che la decisione impugnata sia riformata e che la squalifica ai danni del proprio tesserato sia rapportata all’effettiva gravità dei fatti. La società Casalgrande che ha chiesto di essere sentita, è presente all’odierna riunione in persona di un dirigente delegato dal Presidente, il quale, dopo essersi riportato al proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate, insiste nell’evidenziare l’atteggiamento irrispettoso assunto dall’arbitro prima, durante e dopo la gara e nel negare nella maniera più convinta che vi sia stato un contatto fisico tra il calciatore Manfredi e lo stesso direttore di gara. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e considerato quanto dichiarato dalla società ricorrente in sede di audizione, questa Corte sportiva d’appello a livello territoriale ha ritenuto di dover sentire telefonicamente l’arbitro della gara il quale, nel confermare il proprio referto, ha ribadito di essere stato oggetto di un tentativo di aggressione da parte del calciatore Andrea Manfredi del Casalgrande, che tale tentativo non è riuscito per il pronto ed efficace intervento dei compagni di squadra del Manfredi, che costui mentre cercava di divincolarsi dalla stretta dei propri compagni, lo ha “toccato” con calcio all’altezza del ginocchio, che si è trattato di un calcio inferto in modo sicuramente volontario, ma che non ha provocato dolore e non gli ha impedito di condurre regolarmente a termine la direzione dell’incontro. Sulla scorta di quanto riportato a referto e dei successivi chiarimenti forniti dall’arbitro in sede di audizione, questa Corte sportiva d’appello ritiene che la condotta tenuta dal giovane calcatore Andrea Manfredi del Casalgrande integri la fattispecie prevista dall’articolo 35 comma 1 del CGS. Tuttavia, in considerazione della particolare tenuità delle conseguenze lesive prodotte e dell’assenza di qualsiasi certificazione medica attestante lesioni personali subite dal direttore di gara, si ritiene che la condotta posta in essere dal calciatore Manfredi possa essere punita con la sanzione minima di un anno di squalifica come stabilito dal comma 2 del suddetto articolo 35 CGS. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna, in accoglimento del reclamo presentato dalla società AC Casalgrande ASD, riduce la squalifica del calciatore Andrea Manfredi fino a tutto il 14 novembre 2022 mentre conferma per il resto la delibera del Giudice sportivo. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso.
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