C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 01/12/2021 – Delibera CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALI Nr. 28 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ACCADEMIA MARIGNANESE Avverso ammenda di EUR 100,00 a carico della società, avverso inibizione fino al 6 dicembre 2021 inflitta al dirigente Sig. Simone Carloni, avverso squalifica fino al 10 gennaio 2022 inflitta all’allenatore Sig. Andrea Romani Decisioni del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini pubblicate nel C.U. nr. 27 del 11.11.2021 Gara: Accademia Marignanese – Del Conca del 06/11/2021

 

CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALI

Nr. 28 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ACCADEMIA MARIGNANESE

Avverso ammenda di EUR 100,00 a carico della società, avverso inibizione fino al 6 dicembre 2021 inflitta al dirigente Sig. Simone Carloni, avverso squalifica fino al 10 gennaio 2022 inflitta all’allenatore Sig. Andrea Romani Decisioni del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini pubblicate nel C.U. nr. 27 del 11.11.2021 Gara: Accademia Marignanese – Del Conca del 06/11/2021

La società di calcio giovanile Accademia Marignanese ha impugnato i succitati provvedimenti disciplinari sostenendo che la sanzione dell’ammenda è stata pubblicata priva di qualsivoglia documentazione per cui non è chiaro a cosa si riferisca e perché sia stata disposta; che il proprio dirigente addetto all’arbitro sig. Simone Carloni non avrebbe in nessuna circostanza insultato l’arbitro essendosi limitato a cercare di convincerlo del fatto che non vi era la necessità di richiedere l’intervento di alcuna forza dell’ordine; infine, che il proprio allenatore sig. Andrea Romani non avrebbe, al momento dell’espulsione, ritardato la propria uscita dal terreno di gioco e, dall’esterno del campo, non avrebbe assunto alcun atteggiamento irriguardoso, offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali questa Corte sportiva d’appello a livello territoriale rileva che in effetti la sanzione dell’ammenda a carico della società è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale senza alcuna motivazione e pertanto deve essere annullata essendo carente di un elemento costitutivo essenziale. Rileva inoltre la Corte che l’inibizione inflitta la dirigente Sig. Simone Carloni, essendo di durata inferiore a un mese, rientra fra i provvedimenti non impugnabili ai sensi dell’articolo 137 comma 3 lettera b del CGS. Per quanto riguarda invece il tecnico Andrea Romani, questa Corte ritiene che il Giudice sportivo abbia interpretato correttamente gli atti ufficiali e che per la condotta ripetutamente ingiuriosa, nonché per le frasi di minaccia e le bestemmie che il suddetto allenatore risulta aver profferito, la sanzione disciplinare disposta in prime cure sia assolutamente congrua. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna annulla l’ammenda di Euro 100,00 a carico della società Accademia Marignanese, mentre conferma sia l’inibizione inflitta al dirigente Simone Carloni, sia la squalifica inflitta all’allenatore Andrea Romani. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportivo poiché il reclamo è stato parzialmente accolto

 

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