C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 15/12/2021 – Delibera CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 29 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIAROLESE Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Filippo Scalea Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 41 del 01.12.2021 Gara: Viarolese / Langhiranese del 28/11/2021

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Nr. 29 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIAROLESE

Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Filippo Scalea Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 41 del 01.12.2021 Gara: Viarolese / Langhiranese del 28/11/2021

 

La società ASD Viarolese ha impugnato la sopra indicata sanzione disciplinare ritenendola eccessiva rispetto a quanto accaduto e chiedendone pertanto una riduzione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, dai quali risulta che il calciatore Scalea nell’abbandonare il terreno di gioco a seguito di un provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, ha rivolto a voce alta ripetuti insulti all’indirizzo dell’arbitro, questa Corte sportiva d’appello a livello territoriale ritiene che il Giudice sportivo abbia correttamente interpretato le risultanze ufficiali e che altrettanto adeguatamente abbia quantificato la relativa sanzione disciplinare ai danni del suddetto calciatore, per cui il ricorso in rassegna non è meritevole di accoglimento. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il reclamo della società A.S.D. VIAROLESE e conferma la squalifica per tre giornate di gara disposta dal Giudice sportivo ai danni del calciatore Filippo Scalea. Pone a carico della società Viarolese il versamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso.

 

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