C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 15/12/2021 – Delibera CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE Nr. 30 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FALKGALILEO Avverso squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore Giuseppe Mellone Decisione del Giudice Sportivo presso CRER contenuta nel C.U. nr. 41 del 01.12.2021 Gara: Fabbrico / Falkgalileo del 28/11/2021

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

Nr. 30 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FALKGALILEO

Avverso squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore Giuseppe Mellone Decisione del Giudice Sportivo presso CRER contenuta nel C.U. nr. 41 del 01.12.2021 Gara: Fabbrico / Falkgalileo del 28/11/2021

 

La società ASD Falkgalileo ha impugnato la sopra indicata decisione del Giudice sportivo sostenendo che il proprio calciatore Giuseppe Mellone avrebbe protestato vivacemente contro il direttore di gara, “con agitazione, ma assolutamente senza minacce e soprattutto senza mai appoggiare la fronte o toccare le braccia dell’arbitro”. Secondo la reclamante un contatto fisco tra il proprio calciatore e l’arbitro ci sarebbe stato solo quando quest’ultimo avrebbe allontanato da lui il giocatore stesso. Per quanto precede la ricorrente chiede che la decisione impugnata sia riformata e che la squalifica ai danni del proprio tesserato venga ridotta. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte sportiva d’appello a livello territoriale ha ritenuto di dover sentire telefonicamente l’arbitro della gara il quale, nel confermare il proprio referto, ha ribadito che a seguito di una sua decisione tecnica, il calciatore Giuseppe Mellone gli si avvicinava, gli ostacolava il cammino, appoggiava la fronte su quella dell’arbitro e nello stesso modo faceva con le braccia, senza provocargli alcun dolore e danno fisico. Ha ulteriormente precisato l’arbitro che nel descritto frangente non ha percepito né proteste né offese da parte del calciatore che alla vista del cartellino rosso è uscito dal campo per destinazione in apparente silenzio. Sulla scorta di quanto riportato a referto e dei successivi chiarimenti forniti dall’arbitro in sede di audizione, questa Corte sportiva d’appello ritiene che la condotta tenuta dal calcatore Giuseppe Mellone del Falkgalileo debba essere qualificata come condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara concretizzassi in un contatto fisico di lieve entità e che, come tale, integri la fattispecie prevista dall’articolo 36 comma 1. lettera b) del CGS che stabilisce, come pena edittale, la squalifica per quattro giornate di gara. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna, in accoglimento del reclamo presentato dalla società ASD FALKGALILEO, riduce a quattro giornate di gara la squalifica del calciatore Giuseppe Mellone. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso.

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it