C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 22/12/2021 – Delibera CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA Nr. 31 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C. CONSOLATA ‘67 Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Alessandro Forti Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena pubblicata nel C.U. nr. 29 del 09.12.2021 Gara: FC Consolata 67 / Eagles Prignano del 05/12/2021

 

CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA

Nr. 31 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C. CONSOLATA ‘67

Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Alessandro Forti Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena pubblicata nel C.U. nr. 29 del 09.12.2021 Gara: FC Consolata 67 / Eagles Prignano del 05/12/2021

 

La società FC Consolata ‘67 ha impugnato la sopra indicata sanzione disciplinare negando che il proprio calciatore Alessandro Forti abbia assunto una condotta violenta nei confronti di un avversario. Secondo la reclamante il suddetto calciatore avrebbe semplicemente allontanato da sé, per proteggersi e in modo non violento, un avversario che lo aveva colpito con uno schiaffo al volto. Chiede pertanto una riduzione della squalifica ritenendola eccessiva rispetto all’effettiva gravità dei fatti in esame.

La società Consolata ‘67 che aveva chiesto di essere sentita, ha partecipato via telefono alla presente riunione riportandosi alle motivazioni del proposto ricorso e alle conclusioni in esso precisate e aggiungendo che in precedenza il proprio calcatore non si è mai reso protagonista di atti violenti e che ha sempre dimostrato rispetto per le regole e per gli avversari. Letto il reclamo, questa Corte sportiva d’appello rileva che la tesi della reclamante a riguardo del comportamento del proprio tesserato Alessandro Forti, non trova conferma negli atti ufficiali di gara dai quali risulta che al 40° minuto del secondo tempo il suddetto calciatore è stato espulso “perché colpiva intenzionalmente con un pugno un avversario”. Per quanto precede e in ragione dell’efficacia probatoria che il Codice di Giustizia Sportiva attribuisce al rapporto arbitrale relativamente alle condotte dei tesserati durante lo svolgimento delle gare, questa Corte ritiene che il Giudice di primo grado abbia interpretato in maniera corretta le risultanze ufficiali e che in termini altrettanto adeguati abbia quantificato la relativa sanzione disciplinare a carico del calciatore della Consolata il cui reclamo non merita pertanto di essere accolto. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il reclamo della società FC CONSOLATA ’67 e conferma la squalifica per tre giornate di gara disposta dal Giudice sportivo di Modena ai danni del calciatore Alessandro Forti. Dispone a carico della società FC CONSOLATA ‘67 il versamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso.

 

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