C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 30/12/2021 – Delibera CAMPIONATO DI ECCELLENZA Nr. 33 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GRANAMICA A.S.D. Avverso squalifica fino al 23 gennaio 2022 inflitta all’allenatore Davide Marchini Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 45 del 15.12.2021 Gara: S. Felice / Granamica del 12/12/2021

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Nr. 33 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GRANAMICA A.S.D.

Avverso squalifica fino al 23 gennaio 2022 inflitta all’allenatore Davide Marchini Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 45 del 15.12.2021 Gara: S. Felice / Granamica del 12/12/2021

 

La società Granamica ASD reclama contro la sopra indicata sanzione disciplinare ritenendola sproporzionata al fatto commesso dal proprio tecnico Davide Marchini. Secondo la reclamante, il Giudice sportivo non avrebbe colto un’evidente discrepanza contenuta negli atti ufficiali di gara dove risulta che uno degli assistenti avrebbe riportato a referto il solo fatto di aver segnalato all’arbitro le proteste del Marchini a seguito di una sua decisione causandone così l’espulsione dal terreno di gioco; mentre il direttore di gara scrive nel proprio rapporto che l’assistente gli avrebbe riferito anche le offese contro la terna arbitrale pronunciate dallo stesso allenatore del Granamica nel momento di lasciare il terreno di gioco e al termine dell’incontro. Per il fatto che nel referto dell’assistente non si faccia alcun cenno alle offese profferite dall’allenatore Marchini, la società ricorrente ritiene che la relativa squalifica sia inesatta “in quanto l’episodio in contestazione costituirebbe un caso unico non essendovi nessuna censura temporale di espressione offensiva nei confronti di nessun membro dell’intera terna arbitrale”. Per quanto precede e richiamandosi alla sanzione prevista dall’articolo 36 paragrafo 1 lett. a) del CGS per il caso di condotte ingiuriose o irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara, la società Granamica chiede una congrua riduzione della squalifica di 39 giorni, che la stessa società rileva essere equivalente a sei giornate di gara, irrogata al proprio tecnico. La società Granamica che aveva chiesto di essere sentita, ha partecipato alla presente riunione riportandosi alle motivazioni del proposto ricorso e alle conclusioni in esso precisate ribadendo che il tecnico Davide Marchini non ha in nessuna occasione offeso né l’arbitro né gli assistenti, ma ha solo protestato.

Letto il reclamo, esaminati le risultanze ufficiali dell’incontro in parola, considerate le dichiarazioni della società Granamica fatte in sede di audizione, questa Corte sportiva d’appello ritiene che la tesi della reclamante a riguardo delle presunte discrepanze logiche contenute nel rapporto di gara, sia priva di effettivo fondamento e che non vi sia dubbio sul fatto che il tecnico Davide Marchini abbia, durante la gara, protestato in modo plateale contro una decisione arbitrale e, dopo l’espulsione, offeso un assistente, e che, al temine della partita, abbia reiterato le proteste e indirizzato un’ulteriore espressione ingiuriosa all’indirizzo di uno degli assistenti dell’arbitro . Ritiene tuttavia questa Corte che il comportamento dell’allenatore Marchini, nei termini descritti negli atti ufficiali di gara, vada considerato come una condotta antisportiva di natura continuativa e possa essere sanzionato in termini meno afflittivi rispetto a quelli stabiliti dal Giudice sportivo. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna accoglie il reclamo della società GRANAMICA ASD e riduce la squalifica disposta dal Giudice ai danni dell’allenatore Davide Marchini portandola a tutto il 7 gennaio 2022. Nulla dispone relativamente al versamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso.

 

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