C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 14/01/2022 – Delibera CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA Nr. 36 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C. ZOCCA A.S.D. Avverso ammenda di Euro 500,00 a carico della società, inibizione dei dirigenti Massimiliano Augus e Gilberto Campagnini fino al 20 marzo 2022, squalifica degli allenatori Pasqualino Maietta Latessa e Rubes Rubini fino al 20 marzo 2022, squalifica dell’assistente addetto all’arbitro Claudio Roli fino al 3 aprile 2022; squalifica del calciatore Hafid Ennadi per cinque giornate di gara e squalifica del calciatore Badr Ben Hssain per sei giornate di gara. Decisioni del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna pubblicate nel C.U. nr. 40 del 22.12.2021 Gara: Zocca / Monte San Pietro del 19.12.2021

CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA

Nr. 36 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C. ZOCCA A.S.D.

Avverso ammenda di Euro 500,00 a carico della società, inibizione dei dirigenti Massimiliano Augus e Gilberto Campagnini fino al 20 marzo 2022, squalifica degli allenatori Pasqualino Maietta Latessa e Rubes Rubini fino al 20 marzo 2022, squalifica dell’assistente addetto all’arbitro Claudio Roli fino al 3 aprile 2022; squalifica del calciatore Hafid Ennadi per cinque giornate di gara e squalifica del calciatore Badr Ben Hssain per sei giornate di gara. Decisioni del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna pubblicate nel C.U. nr. 40 del 22.12.2021 Gara: Zocca / Monte San Pietro del 19.12.2021

 

La società Zocca ASD con un corposo e dettagliato ricorso ha impugnato tutti i provvedimenti sopra indicati ritenendo eccessivo l’ammontare dell’ammenda disposta nei confronti della società posto che i cancelli dell’impianto sportivo sarebbero stati aperti al solo scopo di far entrare gli addetti alla forza pubblica sostitutiva e che nessun dirigente, con particolare riferimento ai Signori Augus e Campagnini, e nessun sostenitore della società avrebbe fatto ingresso in campo offendendo e minacciando l’arbitro tanto che i Carabinieri, intervenuti su richiesta del direttore di gara, rilevando una situazione tranquilla avrebbero deciso di lasciare immediatamente l’impianto sportivo senza assumere provvedimenti di alcun genere. La reclamante ritiene ugualmente eccessive e sproporzionate le sanzioni disposte ai danni dei propri tesserati Maietta Latessa e Rubini i quali avrebbero sì protestato anche vivacemente per delle decisioni arbitrali ritenute errate, ma non avrebbero commesso gesti della gravità descritta dallo stesso ufficiale di gara. Secondo la società Zocca pure l’inibizione del dirigente Roli è stata quantificata per un periodo eccessivo poiché detto dirigente si sarebbe limitato a protestare senza mai incitare i propri sostenitori ad offendere l’arbitro. Sempre secondo la reclamante, la squalifica per cinque giornate di gara disposta ai danni del calciatore Hafid Ennadi sarebbe eccessiva perché tale giocatore non avrebbe pronunciato frasi minacciose nei confronti dell’arbitro, ma lo avrebbe solo ingiuriato reagendo di fronte a un’espressione provocatoria rivoltagli dalla stesso direttore di gara. La ricorrente nega infine che al termine della gara il proprio calciatore Badr Ben Hssain abbia, con la propria autovettura, ostacolato l’uscita dell’arbitro dall’impianto sportivo e che in tale circostanza lo abbia minacciato. Per tutte le argomentazioni come sopra riassunte, la società Zocca chiede l’annullamento delle sanzioni disciplinari disposte nei confronti dei Signori Augus, Campagnini e Ben Hssain, la riduzione delle sanzioni assunte ai danni dei Signori Maietta, Rubini, Roli ed Ennadi, oltre che la riduzione dell’ammenda alla società. La società ricorrente che aveva chiesto di essere sentita ha preso parte all’odierna riunione in videoconferenza e ha ribadito tutte le motivazioni addotte a sostegno del proprio reclamo evidenziando di essersi trovata di fronte a una direzione di gara “fuori dalle righe” e non rispettosa dei principi di lealtà, correttezza, rettitudine e probità promossi dall’AIA.

Letto il reclamo della società Zocca ASD e considerate le dichiarazioni dalla stessa rilasciate in sede di audizione, questa Corte sportiva d’appello a livello territoriale ritiene necessario e doveroso porre in rilievo il gran numero di giudizi soggettivi e personali contenuti nel rapporto di gara, nonché la presenza nello stesso referto di un’inconsueta e incongrua istanza rivolta all’AIA al fine di non ricevere più designazioni per dirigere gare nelle quali partecipi la società Zocca. Ad avviso di questa Corte la presenza di così numerosi apprezzamenti soggettivi e personali finisce per minare il valore probatorio pressocché assoluto che il Codice di Giustizia Sportiva attribuisce al rapporto di gara redatto dall’arbitro. Ritiene inoltre questa Corte che l’interpretazione che il Giudice sportivo di primo grado ha inteso dare agli atti ufficiali possa essere stata in parte influenzata dagli apprezzamenti personali impropriamente utilizzati dall’arbitro della gara nel redigere il proprio referto, finendo così per determinare l’assunzione di provvedimenti disciplinari non del tutto proporzionati alle condotte che, da una lettura più distaccata degli atti, risultano essere state effettivamente tenute dai tesserati della società Zocca. A giudizio della Corte i vari comportamenti attuati dai dirigenti della società Zocca sia pure in diversi momenti della gara, devono essere considerati in unico contesto di “mass confrontation” (circostanza espressamente prevista dalla casistica arbitrale), ricondotti tutti nella medesima fattispecie di condotta gravemente antisportiva ai sensi dell’articolo 39 CGS e puniti in via equitativa con una sanzione disciplinare di pari grado di afflittività. Per quanto riguarda le condotte dei calciatori Hafid Ennadi e Badr Ben Hssain, solo con riguardo a quella del primo dei due si ravvisa la possibile sussistenza di una circostanza attenuante per cui si ritiene equo disporre una riduzione della squalifica, mentre la condotta del calciatore Ben Hssain, aggravata dal fatto che è stata attuata al termine della gara, non merita sconti di pena. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società F.C. ZOCCA A.S.D., riduce l’ammenda inflitta alla società ad EUR 200,00, ridetermina sia la squalifica dei tecnici Sig.ri Pasqualino Maietta Latessa e Rubes Rubini sia l’inibizione dei Dirigenti Sig.ri Massimiliano Augus, Gilberto Campagnini e Claudio Roli portandola per tutti i suddetti tesserati fino a tutto il 28 febbraio 2022, riduce a tre giornate di gara la squalifica del calciatore Hafid Ennadi, mentre conferma la squalifica per sei giornate effettive di gara inflitta al calciatore Badr Ben Hssain. Nulla dispone relativamente al versamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso.

 

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