C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 14/01/2022 – Delibera CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA Nr. 37 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ C.G. A.S.D. PROMOSPORT Avverso inibizione del dirigente Sebastiano Franco fino al 6 febbraio 2022 Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini contenuta nel C.U. nr. 33 del 23.12.2021 Gara: Montefiorese – Promosport del 23.12.2021

CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA

Nr. 37 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ C.G. A.S.D. PROMOSPORT

Avverso inibizione del dirigente Sebastiano Franco fino al 6 febbraio 2022 Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini contenuta nel C.U. nr. 33 del 23.12.2021 Gara: Montefiorese – Promosport del 23.12.2021

 

La società C.G. A.S.D. Promosport ricorre avvero il sopraindicato provvedimento assunto nei confronti del proprio tecnico ritenendo che esso sia stato determinato da un fraintendimento del direttore di gara in quanto il Sig. Sebastiano Franco in nessuna circostanza e occasione avrebbe rivolto all’arbitro un’espressione offensiva. Secondo la reclamante il proprio tecnico stava parlando con persone sedute in panchina e l’arbitro avrebbe equivocato il vero destinatario delle espressioni pronunciate dal tecnico della Promosport.

Rileva inoltre la società reclamante che il proprio allenatore avrebbe accettato di buon grado il provvedimento di espulsione e si sarebbe allontanato dal campo senza ulteriori proteste e che a fine partita avrebbe avuto un colloquio chiarificatore con l’arbitro. Per tutti i motivi così riassunti e in base a diverse altre rimostranze rivolte alla direzione di gara che però non appaiano conferenti con l’oggetto del presente riscorso, la Promosport chiede che la squalifica del Sig. Sebastiano Franco venga annullata o, in subordine, ridotta in proporzione a precedenti sanzioni disposte dal medesimo Giudice sportivo per casi analoghi. Letto il reclamo e presi in rassegna gli atti ufficiali, da quali risulta in modo chiaro ed univoco che al 40° minuto del secondo tempo l’allenatore della Promosport, Sig. Sebastiano Franco, reagiva a un richiamo dell’arbitro rivolgendogli una frase irriguardosa, questa Corte sportiva d’appello ritiene che la condotta antisportiva del suddetto tecnico meriti una sanzione disciplinare meno afflittiva di quella disposta dal Giudice sportivo di primo grado P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna, in accoglimento del reclamo proposto, riduce la squalifica del tecnico Sig. Sebastiano Franco portandola al 24 gennaio 2022. Nulla dispone relativamente al versamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso.

 

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