C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 14/01/2022 – Delibera CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALI Nr. 38 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. DEL CONCA Avverso squalifica dell’allenatore Giacomo Ottaviani fino al 28 febbraio 2022 Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini pubblicata nel C.U. nr. 32 del 16.12.2021 Gara: Igea Marina Bellaria 1956 / Junior Del Conca del 16.12.2021

CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALI

Nr. 38 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. DEL CONCA

Avverso squalifica dell’allenatore Giacomo Ottaviani fino al 28 febbraio 2022 Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini pubblicata nel C.U. nr. 32 del 16.12.2021 Gara: Igea Marina Bellaria 1956 / Junior Del Conca del 16.12.2021

 

La società ASD Del Conca ricorre contro il succitato provvedimento disciplinare che considera non aderente al comportamento tenuto dal proprio tecnico Giacomo Ottaviani il quale, a fine gara, sarebbe intervenuto solo per “separare la colluttazione, fisica e verbale, tra i ragazzi della propria squadra e quella avversaria cercando di riportare ordine”. In tale frangente l’allenatore Ottaviani avrebbe avuto un diverbio con un giocatore dell’Igea Marina Bellaria, ma non avrebbe fatto nulla di quanto riportato dall’arbitro. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte sportiva d’appello a livello territoriale ritiene che la ricostruzione prospettata dalla società Del Conca sia smentita da quanto scritto con dovizia di particolari dall’arbitro nel supplemento del proprio rapporto di gara da dove risulta che, a fine gara, il tecnico Ottaviani ha creato una situazione di tensione tra i giovani contendenti, ha insultato i calciatori avversari avendo con alcuni di loro anche scontri non solo verbali, ma anche fisici. Per quanto precede e tenuto conto del contesto di calcio giovanile in cui si sono svolti i fatti, questa Corte ritiene che la condotta gravemente antisportiva del tecnico Ottaviani sia stata correttamente e adeguatamente sanzionata dal Giudice sportivo e che per tali ragioni il presente ricorso non meriti accoglimento. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il ricorso della società A.S.D. DEL CONCA e conferma la squalifica dell’allenatore Sig. Giacomo Ottaviani nei termini decisi dal Giudice sportivo di Rimini. Dispone a carico della società ASD DEL CONCA il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso.

 

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