C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 26/01/2022 – Delibera CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 39 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. FRATTA TERME Avverso sanzione sportiva della perdita della gara Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 48 del 30.12.2021 Gara: Bagnacavallo / Fratta Terme del 18.12.2021

 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Nr. 39 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. FRATTA TERME

Avverso sanzione sportiva della perdita della gara Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 48 del 30.12.2021 Gara: Bagnacavallo / Fratta Terme del 18.12.2021

 

La società A.C.D. Fratta Terme ha proposto rituale gravame avverso il succitato provvedimento mediante il quale il Giudice sportivo del CRER, accogliendo il ricorso della società Bagnacavallo, le ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara per zero a tre in quanto la stessa compagine del Fratta Terme, a seguito delle sostituzioni effettuate, non ha rispettato l’obbligo d’impiegare, sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa, almeno due “calciatori giovani” come espressamente stabilito dalle Disposizioni Regolamentari Integrative relative alla Stagione Sportiva 2021-2022 contenute nel Comunicato Ufficiale nr. 1/2021 del Comitato Regionale Emilia-Romagna. Il ricorso si fonda su due distinti ordini di motivi. Con il primo la ricorrente contesta la validità del reclamo a suo tempo proposto dal Bagnacavallo sostenendo che il Giudice sportivo avrebbe dovuto ritenerlo un atto inesistente in quanto il relativo preavviso di ricorso risulterebbe non firmato e quindi privo dei requisiti minimi di validità ed efficacia. Con il secondo motivo di gravame vengono avanzate diverse contestazioni, sia di merito che in diritto, nei confronti della decisione del Giudice sportivo che viene censurata per non aver rispettato alcuni principi sanciti dalla Costituzione e dal Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato il principio “in dubio pro reo”, il principio del contraddittorio, il principio del giusto processo e del diritto di difesa oltreché per l’illogicità, l’incoerenza e l’irragionevolezza della sua motivazione. La società Fratta Terme ha preso parte alla presente riunione rappresentata e difesa da un legale di fiducia il quale si è riportato alle motivazioni addotte nel proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate e, a maggiore sostegno della propria tesi difensiva, ha richiamato un’ulteriore decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI (decisione nr. 19/2018) che a seguito della violazione di un adempimento di natura formale, ma non sostanziale, ha deliberato non doversi applicare la sanzione della perdita della gara. La società cointeressata Bagnacavallo non è presente all’odierna riunione né ha prodotto proprie contro deduzioni. Letto il reclamo della società Fratta Terme con le relative produzioni e richiami, considerate le dichiarazioni rilasciate dalla stessa società in sede di audizione, esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello a livello territoriale ritiene che entrambi i motivi di gravame siano privi di reale fondamento e che pertanto l’impugnata delibera del Giudice sportivo debba trovare conferma. Quanto al primo motivo, la Corte ritiene condivisibile la decisione del Giudice sportivo del CRER di aver considerato perfettamente rituale il ricorso proposto dal Bagnacavallo nonostante il relativo preannuncio, depositato tramite PEC entro il termine previsto, non contenesse la sottoscrizione di un legale rappresentante della stessa società reclamante. Osserva al riguardo questa Corte che per ciò che concerne la dichiarazione di preannuncio dei ricorsi e dei reclami, il Codice di Giustizia Sportivo non richiede alcuna specifica formalità e che un preannuncio di reclamo o ricorso, se inviato per PEC da parte della reclamante entro il termine breve stabilito dai vigenti regolamenti, anche se privo di sottoscrizione, risponde pienamente alla ratio della norma che è quello di evitare l’omologazione di gare che invece sono sub judice, di agevolare una rapida istruttoria del procedimento e consentire ai competenti organismi di giustizia sportiva l’assunzione di decisioni tempestive che stiano al passo con l’incalzare delle competizioni e ne garantiscano la regolare prosecuzione. Quando al secondo motivo relativo al merito della vicenda, pur riconoscendo la più che probabile buona fede dei componenti la panchina del Fratta Terme nel momento in cui hanno chiesto la sostituzione del giovane calciate che invece, a termini di regolamento, avrebbe dovuto rimanere in campo, va rilevato che dagli atti ufficiali di gara risulta in modo chiaro e inconfutabile che la sostituzione del calciatore Favalli Matteo, classe 2003, con il calciatore di riserva Alessandro Giacomuzzi, classe 1993, si è compiutamente realizzata e che non era nella facoltà dell’arbitro poterla annullare. Ben poteva invece, ad avviso di questa Corte, la società Fratta Terme, appena avvedutasi della violazione regolamentare in cui era incorsa, fare immediatamente uscire dal campo il calciatore subentrato per errore e continuare la gara con un uomo in meno. L’aver proseguito l’incontro senza il numero minimo di calciatori giovani espressamente stabilito dalle ricordate disposizioni regolamentari integrative relative al campionato di Promozione, non poteva non avere come necessaria conseguenza la sanzione della perdita della gara. I sia pure suggestivi richiami della ricorrente ai principi generali del diritto in tema di giusto processo oltre che di tutela e garanzia dei diritti della difesa, si scontrano con il dettato delle Disposizioni Regolamentari Integrative relative alla Stagione Sportiva 2021-2022 nella parte in cui prevedono espressamente che “l’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 10, comma 5, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva”. Disposizione quest’ultima che non lascia spazio alcuno a decisioni alternative da parte degli organismi di disciplina sportiva anche nell’ipotesi in cui le violazioni regolamentari siano riconducibili ad errori meramente formali ovvero siano giudicate di particolare tenuità. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il reclamo della società A.C.D. Fratta Terme e conferma la delibera con la quale il Giudice sportivo del CRER le ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara. Dispone a carico della società ACD FRATTA TERME il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso.

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