C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 11/02/2022 – Delibera CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 40 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. SARAGOZZA Avverso sanzione sportiva della perdita della gara Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 45 del 26.01.2022 Gara: Saragozza / Real Basca del 28.11.2021
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Nr. 40 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. SARAGOZZA
Avverso sanzione sportiva della perdita della gara Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 45 del 26.01.2022 Gara: Saragozza / Real Basca del 28.11.2021
La società A.C. Saragozza ha proposto rituale gravame avverso il succitato provvedimento mediante il quale il Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna le ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara per zero a tre in quanto la stessa compagine del Saragozza, a seguito di un epiteto di stampo razziale che sarebbe stato rivolto da un avversario a un proprio calciatore e alla conseguente reazione di quest’ultimo e di altri suoi compagni di squadra, si è rifiutata di riprendere il gioco determinando l’arbitro a decretare la fine anticipata dell’incontro. Con il proposto ricorso, che la società Saragozza precisa, in via preliminare, non essere motivato da interessi sostanziali di natura sportiva, economica e politica, la ricorrente assume che l’impugnata decisione del Giudice sportivo è stata assunta in violazione del principio fondamentale di uguaglianza oltre che in palese contrasto con la specifica normativa di cui all’articolo 10 del Codice di Giustizia Sportiva. A quest’ultimo riguardo il Saragozza non si ritiene responsabile dei fatti e delle situazioni che hanno influito sul regolare svolgimento della gara impedendone la normale prosecuzione e addebita la colpa del ritiro della propria squadra alla grave offesa di stampo razzista profferita da un calciatore del Real Basca nei confronti di un proprio calciatore dalla pelle nera. La ricorrente si considera pertanto parte lesa e l’applicazione dell’articolo 10 CGS, fatta dal Giudice sportivo per deliberare ai suoi danni il provvedimento disciplinare della perdita della gara, sarebbe ingiusta, illegittima oltre che contraddittoria. Per i motivi come sopra riassunti la società Saragozza chiede che sia disposto l’annullamento e/o la revoca della sanzione sportiva della perdita della gara e che venga deliberato il completamento della partita dal minuto nel quale è stata interrotta ovvero che sia assunto un diverso provvedimento che sarà ritenuto equo sempre in relazione alla disputa della partita. La società A.C. Saragozza ha preso parte alla presente riunione rappresentata e difesa da un legale di fiducia, il quale, dopo essersi riportato alle motivazioni addotte nel proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate, a maggiore sostegno della propria tesi difensiva e a prova dei fatti sui quali si fonda il reclamo ha voluto mettere in particolare evidenza la dichiarazione resa in sede d’indagini dal direttore di gara alla Procura Federale, nella parte in cui l’arbitro afferma che, avendo informato il capitano del Real Basca dell’intenzione del Saragozza di non riprendere al gioco, lo stesso capitano del Basca gli disse di comprendere la decisione della squadra avversaria. La società cointeressata Real Basca non è invece presente all’odierna riunione né ha prodotto memorie difensive e proprie contro deduzioni nei confronti del ricorso del Saragozza.
Letto il reclamo, considerate le dichiarazioni rilasciate dalla società ricorrente in sede di audizione, esaminati gli atti ufficiali nei quali va compresa la relazione della Procura Federale con l’accluso materiale istruttorio raccolto su richiesta del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna, questa Corte ritiene che il suddetto Giudice sportivo abbia correttamente valutato, sia in fatto che in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, abbia preso in esame tutte le circostanze di fatto che potevano essere decisive agli effetti del procedimento in rassegna e abbia adeguatamente motivato la propria decisione che pertanto deve essere confermata. Questa Corte, pur riconoscendo la specificità delle circostanze che caratterizzano la fattispecie in esame e pur non essendo insensibile rispetto alle argomentazioni dedotte dall’odierna reclamante a sostegno delle proprie istanze, ritiene di non potersi discostare da quanto disposto dal vigente Ordinamento Sportivo al fine di salvaguardare il più possibile i risultati conseguiti sul campo e garantire così il regolare svolgimento delle competizioni sportive. A quest’ultimo proposito, assieme all’articolo 10 del Codice di Giustizia Sportiva al quale il Giudice di primo grado ha fatto esplicito riferimento nella propria delibera, va richiamato anche l’articolo 53 delle NOIF che, al primo comma, impone espressamente alle società l’obbligo di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate, per poi stabilire, al comma 2, che la società che fa rinunciare la propria squadra alla disputa di una gara, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il reclamo proposto dalla società A.C. SARAGOZZA e conferma la delibera con la quale il Giudice sportivo ha inflitto a quest’ultima società la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Pone a carico della società A.C. Saragozza il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso.
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