C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 11/02/2022 – Delibera Nr. 41 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. REAL BASCA SPC Avverso squalifica per dieci giornate di gara inflitta al calciatore Angelo Taipi Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 45 del 26.01.2022 Gara: Saragozza / Real Basca del 28.11.2021
Nr. 41 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. REAL BASCA SPC
Avverso squalifica per dieci giornate di gara inflitta al calciatore Angelo Taipi Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 45 del 26.01.2022 Gara: Saragozza / Real Basca del 28.11.2021
La Società A.C.D. Real Basca SPC, d’ora in poi solo Real Basca, dopo ad aver tempestivamente inviato un preannuncio di reclamo, ha impugnato l’indicato provvedimento disciplinare negando che il proprio calciatore Taipi abbia profferito “frasi a sfondo razziale” e sostenendo che l’arbitro della gara non ha percepito alcuna frase offensiva pronunciata dal calciatore Taipi all’indirizzo di un avversario e non ha preso provvedimenti, che non ci sarebbero prove evidenti a dimostrazione di quanto addebitato allo stesso calciatore e che nell’ambito della società Real Basca vi è una profonda avversione verso ogni forma di razzismo comprovata dal tesseramento di molti atleti non comunitari. Per quanto precede la reclamante chiede l’annullamento della squalifica di dieci giornate o, in subordine, una congrua riduzione della stessa. La società Real Basca non ha chiesto di partecipare all’odierna riunione e non è presente con nessun proprio legale rappresentante. Letto il reclamo, esaminato il referto arbitrale e la relazione della Procura Federale con l’accluso materiale istruttorio raccolto in ordine ai fatti accaduti durante lo svolgimento della gara in parola, questa Corte osserva che dalle suddette risultanze ufficiali emerge che in occasione di una rimessa laterale il calciatore TAIPI Angelo del Real Basca, ritenendo che l’avversario BOUZIDI Omar del Saragozza volesse perdere tempo, gli si rivolgeva con un espressione offensiva di stampo razziale.
Per quanto precede si ritiene che il Giudice di primo grado abbia correttamente interpretato le risultanze ufficiali e che altrettanto legittimamente abbia ricondotto il comportamento del calciatore Angelo Taipi nella fattispecie prevista e punita dall’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva che stabilisce, per i calciatori che si rendono responsabili di condotte discriminatorie, la pena minima di 10 giornate di squalifica P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il reclamo proposto dalla società ACD Real Basca e conferma la squalifica per dieci giornate effettive di gara disposta dal Giudice sportivo nei confronti del calciatore Angelo TAIPI. Pone a carico del Reale Basca il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso.
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