C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 01/09/2021 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor Giuseppe Campagnoli nonché della società A.S.D. Atletico SPM Calcio
- DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO
A carico del Signor Giuseppe Campagnoli nonché della società A.S.D. Atletico SPM Calcio
Con nota 01.12.2020, n. 6571/343 pfi 20/21, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro d’ Oria; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. CAMPAGNOLI GIUSEPPE Dirigente tesserato Società Atletico SPM Calcio all’epoca dei fatti, della violazione dell’art.4, comma 1, e art. 23, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver pubblicato, nelle date 25 ottobre 2020 ore 18.08 e 02 novembre 2020 ore 22.18 sul suo profilo personale di “Facebook” due post con dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità del Sig. Giovanni Galetti arbitro della gara Atletico SPM Calcio - Fiorano disputata in data 25 ottobre 2020 e valevole per il campionato di Promozione, nonché della reputazione dell’intera classe arbitrale; nei citati post, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni :
“FERMATE E RITIRATE IL TESSERINO ALL’ARBITRO GIOVANNI GALLETTI DI BOLOGNA NON È IL SUO SPORT. I CAMPIONATI VENGONO SFALSATI (25/10/2020 ore 18.08); “Gli arbitri italiani di serie A (e non solo) sono TUTTI INCAPACI O IN MALAFEDE! Non parliamo del VAR” (02.11.2020 ore 22.18); - la Società A.S.D. ATLETICO SPM CALCIO, militante all’epoca nel Campionato di Promozione, della violazione di cui all’art. 4 comma 2, e dell’art.5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti del proprio Dirigente tesserato sopra menzionato. Effettuate ritualmente le notifiche, la società ASD Atletico SPM Calcio, quale parte deferita a titolo di responsabilità oggettiva, ha presentato una memoria difensiva per evidenziare di aver prontamente preso le distanze dalle affermazioni fatte dal proprio dirigente su Facebook inserendo nel suddetto social network una nota del proprio Presidente e informando di tale presa di posizione la Procura Federale tramite PEC; aggiunge la società di aver poi provveduto alla revoca formale del Sig. Campagnoli dal proprio organigramma societario e di “appoggiare i provvedimenti disciplinari che si riterrà comminare al medesimo Sig. Giuseppe Campagnoli per le affermazioni dallo stesso rilasciate a titolo personale”. Allegando la documentazione probatoria relativa a tutto quanto sopra prospettato, la società deferita conclude chiedendo l’archiviazione del procedimento disciplinare avviato nei propri confronti. L’alta parte deferita Sig. Giuseppe Campagnoli non è presente all’odierna riunione e nemmeno ha inviato memorie difensive. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, svolge un’ampia ricostruzione dei fatti e richiede che venga riconosciuta la responsabilità delle parti deferite per le violazioni regolamentari che vengono loro rispettivamente addebitate e conclude con la richiesta delle seguenti sanzioni sportive: - 3 mesi di inibizione al Sig. Giuseppe Campagnoli; - Euro 600,00 di ammenda a carico della società ASD Atletico SPM Calcio Il Tribunale - letto il deferimento; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - considerate le argomentazioni difensive della società deferita; - ritenuto che a fronte della condotta non regolamentare del proprio dirigente, la società ASD Atletico SPM Calcio abbia assunto una serie di iniziative che in un’ottica interpretativa degli articoli 6, 7 e 29 del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva possono essere considerate alla stregua di significative attenuanti della responsabilità oggettiva per cui è stata deferita; - ritenuta invece comprovata la responsabilità diretta e personale del Dirigente Sig. Giuseppe Campagnoli per le violazioni a costui attribuite; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Giuseppe Campagnoli l’inibizione per mesi tre e alla società ASD Atletico SPM la sanzione dell’ammonizione con diffida. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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