C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 01/09/2021 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. Massimiliano Pizzi

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico del Sig. Massimiliano Pizzi

 

Con nota 26.10.2020, n. 005057/166 pfi 20-21, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dr. Vincenzo Postiglione; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata, perché risponda: - Il Sig. PIZZI MASSIMILIANO Presidente all’epoca dei fatti della Società Academia Modena 1912, della violazione dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 32, comma 2 ed in relazione all’art.7 comma 1 dello Statuto Federale ed agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori VIVIANI ALESSIO e GJONDEDAJ BRAJAN, ed in particolare per l’impegno degli stessi in gara del campionato Primi Calci, nella formazione della suddetta Società, senza far sottoporre i medesimi agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e senza copertura assicurativa. Effettuata ritualmente la notifica, la parte deferita non è presente all’odierna riunione né ha prodotto memorie difensive. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, dopo un’ampia disamina dei fatti chiede che sia dichiarata la responsabilità della parte deferita per le violazioni regolamentari che le sono addebitate per le quali propone un periodo d’inibizione di mesi tre Il Tribunale - letto il deferimento; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - considerato che la parte deferita non si è presentata all’odierna riunione e nemmeno ha presentato memorie difensive; - ritenuta comprovata la responsabilità della parte deferita per le violazioni che le sono attribuite; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Massimiliano Pizzi, già Presidente della Società Academia Modena 1912, l’inibizione per mesi tre. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it