C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 22/09/2021 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. Osvaldo Tromba nonché della società Pol. Quarantolese

 

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico del Sig. Osvaldo Tromba nonché della società Pol. Quarantolese

 

Con nota 23.12.2020, n. 7504/169 pfi 20-21, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Massimo Adamo; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. TROMBA OSVALDO, Presidente all’epoca dei fatti, della Società Pol. QUARANTOLESE, della violazione degli articoli 4, comma 1, 32 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori QUERULO DIEGO, CIOTU GEORGE, EL AILOUKI AKRAM, BERTONI GIOSUE’ ROMEO, CECERE FRANCESCO, EL MAGHFOUR BADR, MARCHESI ALESSIO, RIGHETTI GIACOMO, RUFFONI FRANCESCO, ROMANO CRISTIAN, SEMIOLI SANDRO e a farli sottoporre agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e di dotarli della copertura assicurativa per la s/s 2019/2020, inoltre per aver consentito l’utilizzo dei medesimi calciatori pur sapendoli in posizione irregolare, nel corso della gara: QUARANTOLESE – JUNIOR FINALE del 29/10/2019 campionato Pulcini della Delegazione Provinciale di MODENA; - la Società POL. QUARANTOLESE per rispondere, sia a titolo di responsabilità diretta ex art.6 comma 1 del C.G.S., dell’operato del proprio Presidente, sia a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 2 del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche, è presente all’odierna riunione il Sig. Osvaldo Tromba in proprio e quale legale rappresentante della società Quarantolese dallo stesso presieduta. Il Presidente di detta società ammette che nella partita in questione, valevole per il Campionato Pulcini da 9 a 7 anni, sono stati schierati tutti i giovanissimi calciatori sopra indicati prima che fossero state completate le rispettive procedure di tesseramento. Precisa che quanto è accaduto non è avvenuto per dolo, ma per una mera dimenticanza dipesa da un deficit organizzativo della propria struttura societaria e che quanto precede sarebbe dimostrato dal fatto che nel giorno della partita tutti i suddetti giovanissimi calciatori, seppure non ancora formalmente affiliati alla FIGC, erano in possesso della dovuta certificazione medica che ne attestava l’idoneità fisica per il gioco del calcio e che già due giorni dopo la data della gara in esame, la società ha provveduto a regolarizzare tutte le relative posizioni. La parte deferita sottolinea infine che per l’utilizzo dei calciatori nella gara del 29/10/2019 QUARANTOLESE - JUNIOR FINALE, sia la società Quarantolese sia il Presidente della stessa sono stati sanzionati dal Giudice Sportivo di Modena rispettivamente con l’ammenda di EUR 250,00 e l’inibizione fino al 19 dicembre 2019 e tutto ciò con provvedimento disciplinare pubblicato nel Comunicato Ufficiale nr. 22 del 5.12.2019 della Delegazione Provinciale di Modena della LND. Conclude la parte deferita chiedendo al Tribunale di assumere i provvedimenti conseguenti a quanto in precedenza rappresentato e dedotto.

Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, svolge un’ampia ricostruzione dei fatti e dopo a essersi richiamato alle motivazioni del proposto deferimento richiede che venga riconosciuta la responsabilità di entrambe parti deferite per le violazioni regolamentari che vengono loro addebitate evidenziando, in particolare, che dall’istruttoria espletata non è emersa la circostanza, sostenuta in sede dibattimentale dal Sig. Tromba, che i calciatori non tesserati fossero effettivamente dotati della richiesta certificazione medica alla data partita per cui conclude con la richiesta delle seguenti sanzioni sportive: - otto mesi di inibizione a carico del Sig. Osvaldo Tromba; - Euro 1.000,00 di ammenda a carico della società Pol. Quarantolese. Il Tribunale - letto il deferimento; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - considerate le argomentazioni difensive delle parti deferite; - accertato che effettivamente il caso in rassegna è stato preso in esame dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Modena il quale ha assunto i provvedimenti disciplinari evidenziati dalle parte deferite e realmente contenuti nel C.U. nr. 22 del 5/12/2019; - ritenuto che il principio del “ne bis in idem” abbia piena valenza anche nell’ordinamento giuridico sportivo; - considerato pertanto che il procedimento disciplinare in esame è stato azionato in violazione del suddetto principio; d e l i b e r a di dichiarare l’improcedibilità dell’azione disciplinare nei confronti del Sig. Osvaldo Tromba e della società Pol. Quarantolese e il conseguente loro proscioglimento da ogni ulteriore addebito. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

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