C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 14/01/2022 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. Giorgio Callegari
- DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO
A carico del Sig. Giorgio Callegari
Con nota 10.12.2021, n. 4193/99 pfi 21-22, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro Avagliano; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata, perché risponda: - Il Sig. CALLEGARI GIORGIO, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società S.S. CASALECCHIO 1921, della violazione dell’art.4, comma 1, del C.G.S. per aver accusato con un esposto inviato a questa Procura e confermato in sede di audizione, la Società Casalecchio 1921 di aver richiesto indebitamente la somma di €200,00 al fine di concedere il suo svincolo essendo invece successivamente emerso il fatto che sia stato proprio lo stesso calciatore ad offrire questo importo per ottenere lo svincolo e di averlo richiesto anche in nome e per conto di altri 10 suoi compagni di squadra. Tutto questo, avveniva tramite messaggio “WhatsApp” inviato al Direttore Generale del Casalecchio in data 27/08/ il cui testo integrale si riporta di seguito: “arrivati ormai all’esasperazione, per quanto riguarda noi 11, visto che come ti ho accennato diverse volte NON ci presenteremo a prescindere agli allenamenti, tento con un’ultima offerta sperando che tu possa essere comprensivo e che mi/ci possa dare una mano. Per noi 11, che come ben sai non siamo sicuramente i fenomeni della squadra, 200€ a capoccia per avere i nostri cartellini in mano (o anche un anno in prestito se l’anno prossimo dovesse chiudere tutto), con un regalo da ciascuno di noi, anche a te che seguirai (immagino) la trattativa, sperando di rendere felici tutti. Penso che con 2200€ il Presidente riesca sia a tirare su i giocatori che a diminuire i suoi debiti. Fammi sapere grazie”. Effettuate ritualmente le notifiche, è presente all’odierna riunione il Sig. Giorgio Callegari che dichiara di essere attualmente tesserato presso un’altra società affiliata alla LND/FIGC. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, comunica di avere trovato un accordo con la parte deferita ai sensi dell’articolo 127 del Codice di Giustizia Sportiva e deposita agli atti del procedimento il relativo verbale di patteggiamento che prevede: - la squalifica per una giornata di gara; - un’ammenda di € 100,00
Il Tribunale - letto il deferimento; - preso atto dell’esito dell’accordo intervenuto tra il Rappresentante della Procura Federale e la parte deferita; - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e sostanzialmente congrue le sanzioni d e l i b e r a di infliggere al calciatore Giorgio Callegari la squalifica per una giornata di gara, da scontare nel Campionato in cui attualmente milita la società di appartenenza, oltre a un’ammenda di EUR 100,00 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.