C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 14/01/2022 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. Massimo Carloni
- DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO
A carico del Sig. Massimo Carloni
Con nota 25.10.2021, n. 2833/8 pfi 21-22, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 126 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Emanuele Fisicaro; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata, perché risponda: - Il Sig. CARLONI MASSIMO, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore tesserato per la Società A.S.D. NOCETO, della violazione dell’art.4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nonché dell’art. 61, comma1 e 5 delle N.O.I.F. per aver sottoscritto la distinta di gara della sua Società di appartenenza consegnata all’arbitro in occasione dell’incontro NOCETO – FELINO del 14.06.2021, così attestando in maniera non veridica il tesseramento del calciatore TOMMASO BARELLA e consentendo allo stesso di partecipare alla gara senza averne titolo. Effettuate ritualmente le notifiche, la parte deferita non è presente all’odierna riunione né ha inviato argomentazioni difensive. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, si riporta alle motivazioni del proposto atto di deferimento e chiede che sia dichiarata la responsabilità della parte deferita per le violazioni regolamentari alla medesima addebitate per le quali propone i seguenti provvedimenti disciplinari: -mesi quattro d’inibizione Il Tribunale -letto il deferimento; -preso atto della sanzione disciplinare richiesta dal Rappresentante della Procura Federale; -considerata l’assenza di argomentazioni difensive della parte deferita; -ritenuta comprovata la responsabilità della stessa parte deferita per le violazioni che le sono state attribuite;
d e l i b e r a di infliggere al Dirigente Sig. Massimo Carloni l’inibizione a svolgere attività in ambito FIGC, fino a tutto il 28/02/2022 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.