C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 08/09/2021 – Delibera – GARA: CARPANETO CHERO 1922 – SORAGNA 1921

GARA: CARPANETO CHERO 1922 – SORAGNA 1921

Il Giudice Sportivo, ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Soragna 1921, con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Carpaneto Chero 1922 utilizzato il calciatore Sig. Terranova Tomas con ancora a proprio carico un residuo sanzione. Nella specie la reclamante sostiene che il calciatore sovra menzionato non avrebbe integralmente scontato le sanzioni allo stesso comminate nel C.U. n° 14 del 07/10/2020 (non espulso dal campo per una giornata per recidiva in II ammonizione). In virtù di quanto precede, la società Soragna 1921 chiede l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 10 C.G.S.. Osserva questo G.S: Accertato che al Sig. Terranova Tomas (Soc. Carpaneto Chero 1922) nel C.U. n° 14 del 07/10/2020 alla Pagina 215, è stata effettivamente comminata una squalifica di una giornata per recidiva in II ammonizione in relazione ad una gara di Coppa Italia Eccellenza in qualità di calciatore tesserato per la Soc. Fidentina; Rilevato dal referto arbitrale che il Sig. Terranova Tomas è stato inserito dalla Soc. Carpaneto Chero 1922 in distinta con il n° 10 e che, in seguito, ha preso effettivamente parte alla gara venendo anche ammonito al 16’ del secondo tempo regolamentare; Considerato quanto previsto dal comma 4 dell’art. 19, nonché dal comma 7 dell’ art. 21 del C.G.S in tema di esecuzione delle sanzioni; Verificato che i fatti, e le circostanze, così come sopra descritte sussistono e che, pertanto, deve ritenersi irregolare la partecipazione alla gara in questione da parte del calciatore Sig. Terranova Tomas (Soc. Carpaneto Chero 1922); Rilevato che in base all’ art. 10 comma 6) lett. a) del C.G.S. alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara. Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo DELIBERA ▪di accogliere il reclamo proposto dalla società Soragna 1921 e di infliggere, pertanto, alla Soc. Carpaneto Chero 1922 la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: CARPANETO CHERO 1922 – SORAGNA 1921 0 – 3 ▪di infliggere al calciatore Sig. Terranova Tomas (Soc. Carpaneto Chero 1922) una ulteriore giornata di squalifica;

▪di inibire il Dirigente Accompagnatore della Soc. Carpaneto Chero 1922 Sig. Mosconi Maurizio fino al 22/09/2021 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara un calciatore che non aveva titolo (Sanzione così determinata ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del C.G.S.); ▪di infliggere alla Soc. Carpaneto Chero 1922 l’ammenda di €. 150,00; ▪di non addebitare il previsto contributo a carico della Soc. Soragna 1921.

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