C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 06/10/2021 – Delibera – GARA: OZZANESE – S. BENEDETTO V.S. del 26/09/2021
GARA: OZZANESE – S. BENEDETTO V.S. del 26/09/2021
Il Giudice Sportivo,
sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 23 del 29/09/2021 ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Ozzanese, avverso la regolarità della gara in oggetto. Nella specie la reclamante lamenta che, nel corso della partita in questione, la Soc. S. Benedetto V.S. avrebbe effettuato sei sostituzioni e non cinque come consentito dalle vigenti norme. Rilevato dagli atti ufficiali che la Soc. S. Benedetto V.S. ha effettivamente fatto sei sostituzioni nella gara in oggetto; Considerato che il C.U. n° 1 della L.N.D Stagione Sportiva 2021/2022 al paragrafo “Sostituzioni dei Calciatori e Giocatori di riserva” espressamente prevede che: “Nel corso delle gare del Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi e Giovanissimi organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto”. Visto l’art.74 della N.O.I.F e l’art. 10 C.G.S comma 1; Considerato che l’inosservanza delle sovra citate norme comporta l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara, così come previsto dall’ art. 10 C.G.S.; P.T.M. questo Giudice Sportivo, conseguentemente, delibera: •di infliggere alla Società S. Benedetto V.S. la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: OZZANESE – S. BENEDETTO V.S. 3 - 0 •di non addebitare il previsto contributo la alla Soc. Ozzanese.