C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 03/11/2021 – Delibera – GARA: TREBBO 1979 – AIRONE 83 del 23/10/2021

GARA: TREBBO 1979 – AIRONE 83 del 23/10/2021

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 31 del 27/10/2021 ha esaminato il reclamo proposto, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Soc. Trebbo 1979 con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara in oggetto. Nella specie la Soc. Airone 83 avrebbe violato la normativa inerente l’utilizzo dei calciatori c.d. “Fuori Quota” (così come da C.U. n°1 del 09/07/2021 del C.R.E.R.). In considerazione di quanto precede la società Trebbo 1979 chiede l’applicazione dell’art. 10 comma 6) C.G.S.. Considerato che, sulla base di quanto previsto dal C.U. n°1 del 09/07/2021 del C.R.E.R., la Soc. Airone 83 ha inserito in distinta quattro giocatori nati dal 01/01/2002 in poi, ed uno nato dal 01/01/2001 in poi; Rilevato dagli atti ufficiali della gara che la Soc. Airone 83 ha effettivamente utilizzato, dall’inizio e fino al 20’ del secondo tempo, il Sig. Bartolini Filippo con la maglia n°8, ovvero l’unico giocatore Fuori Quota presente in distinta nato dal 01/01/2001 in poi; Visto l’art. 10 comma 6 del C.G.S e l’art. 34 delle N.O.I.F., nonché IL C.U. N° 1 della LND; P.T.M. Questo Giudice Sportivo conseguentemente delibera: •di accogliere il reclamo proposto dalla Soc. Trebbo 1979 e, conseguentemente, di comminare alla Società Airone 83 la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio : TREBBO 1979 – AIRONE 83 3 – 0 •di NON addebitare il previsto contributo alla Società trebbo 1979.

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